Correzione in cassazione dell’errore di calcolo sulla pena e ricorso generico inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 11084 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione può correggere direttamente l’errore materiale di calcolo della pena contenuto nella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., quando l’entità della sanzione risulti dalla somma dei singoli aumenti e delle riduzioni già operati dal giudice di merito. Il ricorso che si limiti a dedurre l’asserita ingiustizia della pena, senza allegare uno specifico vizio di violazione di legge o di motivazione, è generico e non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Due imputati ricorrono per la cassazione, con un medesimo atto di impugnazione curato dal comune Difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, aveva rideterminato — riducendola — la sanzione loro inflitta, con conferma nel resto. Il giudizio di merito traeva origine da una decisione del Tribunale che li aveva riconosciuti responsabili di più violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con aumento per la continuazione.
Nel ricorso si censura la rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., deducendo che il calcolo sarebbe stato effettuato in modo automatico, senza applicare i canoni di adeguatezza e proporzionalità. Per un ricorrente si lamenta anche un errore di calcolo nella somma finale; per l’altro si contesta la misura della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, asseritamente inferiore a un terzo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII distingue nettamente la posizione dei due ricorrenti. Il ricorso che si risolve nella deduzione di una pretesa ingiustizia della pena è dichiarato manifestamente infondato, perché costruito in fatto, estremamente vago e privo di effettiva consistenza argomentativa.
Le censure sulla dosimetria sanzionatoria sono, a loro volta, ritenute generiche: esse non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sul punto la Corte richiama il principio espresso da Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710, a conferma della consolidata esigenza di specificità del motivo di impugnazione.
Fondato è invece il ricorso limitatamente alla denuncia di un errore di calcolo. La Corte rileva che nella somma finale indicata nella sentenza impugnata viene attribuito a un ricorrente un mese in più di reclusione rispetto a quanto risulterebbe dal corretto computo degli aumenti e delle riduzioni.
Di fronte a un errore di tale natura il Collegio afferma il proprio potere-dovere di porvi rimedio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., adottando la relativa correzione in sede di legittimità, senza necessità di nuovo giudizio di rinvio sul punto.
Quanto all’inammissibilità del ricorso del coimputato, la Corte esclude, ex art. 616 cod. proc. pen., l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio di un imputato, con rideterminazione della pena, e il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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