Affidamento in prova: basta l’avvio del processo critico, non la piena ammissione (Cass. pen. Sez. I n. 28327 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico sulla proficuità della misura non assumono di per sé rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza. Non può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo sia stato almeno avviato. La mancata ammissione degli addebiti non configura ragione ostativa, dovendosi invece valutare se il condannato abbia accettato la condanna e la sanzione inflitta. Il giudice può legittimamente valorizzare, ai fini del diniego, l’ingiustificata indisponibilità a risarcire la vittima.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con provvedimento del 29 ottobre 2025, respinge la domanda di un libero sospeso volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e accoglie l’istanza di detenzione domiciliare. Il condannato propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione dell’art. 47 Ord. pen. e il vizio di motivazione.
Il ricorrente sostiene la contraddittorietà del provvedimento: egli si è assunto la responsabilità dell’accaduto e ha beneficiato delle attenuanti generiche; dispone di un domicilio. La mancata ammissione degli addebiti non costituirebbe ragione ostativa, dovendosi valutare caso per caso se il condannato abbia accettato la condanna. Lamenta inoltre la svalutazione di elementi di fatto, tra cui l’età avanzata e l’assenza di ulteriori illeciti dopo quello in esecuzione. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il provvedimento impugnato non fonda il diniego sulla mera gravità del reato, peraltro risalente, ma sulla mancata assunzione di responsabilità dell’addebito e sul mancato risarcimento delle vittime. Da qui l’insussistenza dei presupposti per intraprendere un percorso di recupero.
Il Collegio richiama il principio per cui, nel giudizio prognostico, non possono da soli assumere rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi la prova di una completa revisione critica del passato (Sez. I n. 43863 del 23.10.2024, Scuotto). Il giudice deve valutare in concreto gli elementi positivi che rendono ragionevolmente proficuo l’affidamento.
Il percorso argomentativo valorizza il comportamento e la situazione del soggetto successivi ai fatti, onde verificare i sintomi di una positiva evoluzione della personalità e le condizioni del reinserimento sociale (Sez. I n. 7873 del 18.12.2023, dep. 2024, Tomaselli). La mancata ammissione degli addebiti non è ragione ostativa, occorrendo valutare l’accettazione della sentenza e della sanzione nella prospettiva del reinserimento (Sez. I n. 10586 dell’08.02.2019, Catalano).
La Corte sottolinea che l’art. 47 Ord. pen. richiede che la misura contribuisca alla rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo di ulteriori reati. Presupposto imprescindibile è l’avvio del processo di revisione critica su cui attecchisca il progetto risocializzante; in sua assenza la misura è inanit à rispetto ai propri fini. La mancata assunzione di responsabilità, accompagnata dal mancato risarcimento, segnala l’assenza di quel presupposto minimo.
Quanto al risarcimento, il Collegio ribadisce che il tribunale può legittimamente valutare l’ingiustificata indisponibilità a risarcire la vittima, non ostando la mancata previsione del risarcimento quale condizione del beneficio (Sez. I n. 39266 del 15.06.2017, Miele). Il ricorso oppone considerazioni assertive, non correlate a dati obiettivi. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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