Inammissibili i motivi rinunciati nel concordato in appello (Cass. pen. Sez. II n. 21207 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, perché l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Non sono deducibili in cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena concordata, salva la sola ipotesi di pena illegale, ostandovi la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 04.02.2026 emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accoglieva il concordato proposto dalle parti e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 23.06.2025, rideterminava nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta ai due imputati, dichiarando inammissibili i motivi rinunciati e confermando nel resto la decisione appellata.
Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’uno la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità e all’insussistenza di cause di proscioglimento, l’altro l’omessa motivazione sulla quantificazione della pena e sull’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione della ampiezza del sindacato di legittimità sulla sentenza resa all’esito del concordato in appello. Rileva che i ricorsi sono stati proposti per motivi non consentiti e li dichiara inammissibili con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.
Il principio applicato è consolidato: nei confronti della sentenza emessa all’esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproponga doglianze relative ai motivi rinunciati, poiché l’accordo delle parti circoscrive la cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Il Collegio richiama sul punto Sez. II, Ord. n. 50062 del 16.11.2023, Musella, Rv. 285619-01.
Nel caso concreto, dagli atti risulta che gli imputati hanno concordato una nuova pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, compresi quelli relativi alla responsabilità. Da ciò consegue che essi non possono denunciare in sede di legittimità i vizi indicati nei ricorsi, avendo ad oggetto punti della decisione investiti proprio dai motivi di appello rinunciati.
La Corte ribadisce inoltre che non sono deducibili con ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto di accordo, salva l’ipotesi — non ricorrente nel caso esaminato — di applicazione di pena illegale. A sostegno richiama Sez. III, n. 41411 del 15.12.2025, Tanasi, Rv. 289033-02, richiamando la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma quantificata equitativamente in euro 3.000,00 ciascuno.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.