Il mancato avviso al creditore esonera dal ritardo nella domanda di insinuazione, ma l’accertamento delle mansioni è insindacabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5842 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato avviso al creditore del deposito in cancelleria dello stato passivo da parte del commissario liquidatore esonera il creditore dalla responsabilità per il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo. Tale esonero non comporta automaticamente la cassazione del decreto che abbia rigettato l’opposizione, qualora il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda nel merito e l’abbia respinta per mancato assolvimento dell’onere della prova circa lo svolgimento di mansioni superiori. La valutazione del materiale istruttorio e l’accertamento delle mansioni effettivamente svolte costituiscono materia riservata al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità. È inammissibile il motivo di ricorso che prospetti la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. come eventuale e condizionata all’accoglimento delle altre censure, configurandosi come mero richiamo all’effetto espansivo interno della cassazione.
Il Fatto
Un lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, chiedendo l’ammissione al passivo di differenze retributive maturate per aver svolto, sin dalla prima assunzione a tempo determinato, mansioni superiori rispetto all’Area A, posizione economica “A2”, di inquadramento formale. Le mansioni erano riconducibili al profilo di autista-soccorritore, inquadrabile nell’Area B ai sensi dell’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, escludendo la sussistenza del diritto al superiore inquadramento per mancata prova dello svolgimento di mansioni eccedenti il profilo tecnico della qualifica posseduta e per l’assenza di una trasposizione automatica della figura professionale dall’Area A all’Area B da parte del CCNI 2006-2009. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, riguardante la violazione degli artt. 101, commi 1 e 4, 208 e 209 legge fall. e dell’art. 24 Cost. Il ricorrente lamentava l’illegittimità del rigetto fondato sull’eccezione di tardività della domanda di insinuazione, non essendogli imputabile il ritardo per il mancato avviso del deposito dello stato passivo da parte del commissario liquidatore.
La Suprema Corte ha riconosciuto che tale motivo sarebbe meritevole di accoglimento, richiamando il proprio orientamento secondo cui il mancato avviso al creditore esonera quest’ultimo da responsabilità. Tuttavia, ha precisato che la fondatezza della censura non giustifica la cassazione del decreto, poiché il Tribunale aveva esaminato la domanda anche nel merito e l’aveva rigettata valutando le deposizioni testimoniali e concludendo per lo svolgimento di “mansioni semplici di natura tecnica”.
Quanto al secondo motivo, incentrato sull’erronea impostazione del giudizio trifasico e sulla non corretta interpretazione della disciplina contrattuale, la Corte ha rilevato che esso non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata. La decisione del Tribunale si fondava sul mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’effettivo svolgimento delle mansioni di autista-soccorritore. La contestazione dell’accertamento svolto dal giudice di merito interviene su materia insindacabile, essendo la valutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur denunciando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., la censura era prospettata come eventuale e condizionata all’accoglimento dei primi due motivi, configurandosi come un mero richiamo all’effetto espansivo interno della cassazione, che travolge anche le questioni dipendenti come il regolamento delle spese.
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Nota della Redazione
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