Errore materiale nel decreto di improcedibilità: si sostituisce la formula ma resta la perenzione (TAR Puglia n. 308 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm., è strumento idoneo a emendare un decreto presidenziale che abbia erroneamente dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse invece della perenzione del giudizio, quando la formulazione adottata sia frutto di mera svista. La competenza a pronunciare sull’istanza di correzione non è viziata dalla circostanza che il provvedimento impugnato sia monocratico-presidenziale e la decisione venga assunta in composizione collegiale, non derivandone alcun vizio della decisione. La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la perenzione si ricollega alla disciplina di cui all’art. 82 cod. proc. amm., mentre la verifica del permanere delle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato è rimessa al giudice del merito in sede di liquidazione.

Il Fatto

Con il decreto n. 67/2026, il Presidente della Sezione aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo il giudizio e compensando le spese di lite. La parte ricorrente, però, ha proposto istanza di correzione di errore materiale, chiedendo che la formula dell’improcedibilità fosse sostituita con quella della perenzione del giudizio.

La difesa ha motivato l’istanza evidenziando che la parte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 28.5.2020 e che, pertanto, vi era un interesse concreto a ottenere una pronuncia definitoria di perenzione, piuttosto che una declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, al fine di preservare gli effetti del beneficio in vista della futura domanda di liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto l’istanza fondata, osservando che la formulazione del provvedimento da correggere era chiaramente frutto di una mera svista. Il decreto presidenziale, infatti, aveva richiamato gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85 c.p.a., relativi rispettivamente all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e al regime delle spese, mentre la situazione processuale che si era determinata integrava i presupposti per la dichiarazione di perenzione ai sensi dell’art. 82 cod. proc. amm..

Il Collegio ha precisato che la competenza a pronunciare sull’istanza non era inficiata dalla natura monocratica del provvedimento oggetto di correzione, potendo la composizione collegiale comunque decidere per esigenze di pronta definizione, senza che ciò comporti alcun vizio della decisione. La modifica è stata quindi disposta sia nella parte motiva sia nel dispositivo del decreto, sostituendo laddove era scritto “Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.” la formula con “Visti i presupposti di cui all’art. 82 c.p.a.” e laddove era scritto “Dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse” con “Dichiara la perenzione del giudizio”.

Quanto all’interesse della ricorrente alla pronuncia di perenzione, il Tribunale ha rilevato che la valutazione sulla sussistenza e permanenza dei presupposti per l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sarà compiuta dal giudice del merito in occasione dell’esame della domanda di liquidazione, non essendo quindi necessario che il Collegio si pronunci anticipatamente su tale aspetto. Nulla è stato disposto sulle spese della presente fase, e la Segreteria è stata incaricata delle annotazioni previste dall’art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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