L’estratto di ruolo non è impugnabile e il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 14893 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di uno dei pregiudizi tassativamente indicati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. L’invalida notificazione della cartella di pagamento non è, da sola, sufficiente a integrare l’interesse ad agire per l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Tale interesse ha natura dinamica: la sopravvenienza normativa che ne ridefinisca i presupposti si applica anche ai processi pendenti, fino al momento della decisione. Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sulla relativa questione si sia formato un giudicato esplicito.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., lamentando l’omessa o irregolare notifica di una cartella esattoriale ed eccependo la prescrizione del credito risultante dall’estratto di ruolo. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile l’opposizione, essendo stata provata la notifica. Il Tribunale, in sede di appello, rigettava l’impugnazione nel merito, ritenendo la notifica regolarmente avvenuta. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo di ricorso con cui il contribuente deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 139 cod. proc. civ., nonché il travisamento della relata di notifica, sostenendo che non fosse stata fornita prova dell’invio della raccomandata informativa. La decisione si fonda, tuttavia, su una questione preliminare e assorbente, relativa all’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La Suprema Corte ha richiamato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, che ha selezionato tassativamente i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. La norma, vigente dal 21 dicembre 2021, ha inciso sulla configurazione dell’interesse ad agire, qualificato come condizione dell’azione di natura dinamica: essa si applica anche ai giudizi pendenti, dovendo l’interesse essere dimostrato, nelle fasi di merito, mediante il tempestivo ricorso alla rimessione in termini e, nel giudizio di legittimità, con il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva qualificato la controversia come impugnazione dell’estratto di ruolo in funzione recuperatoria, senza tuttavia vagliare la sussistenza dell’interesse ad agire, decidendo la causa sulla base del principio della c.d. ragione più liquida. Ha quindi richiamato il principio, ribadito dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, secondo cui sussiste sempre il potere di rilevare per la prima volta d’ufficio i vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado del processo, nonché le questioni fondanti la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data.
La Corte ha escluso la formazione di un giudicato implicito sulla questione, osservando come la decisione del Tribunale, fondata sulla ragione più liquida, non integri una pronuncia implicita sulla questione processuale. Ha quindi ribadito che questioni come l’interesse ad agire possono essere esaminate per tutto lo svolgimento del giudizio, salvo che si sia formato un giudicato esplicito sul punto, richiamando la propria recente giurisprudenza (Sez. 2, n. 8969 del 2025). Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’opponente.
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Nota della Redazione
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