Irrituale la costituzione via PEC dinanzi al Giudice di Pace, nessuna sanatoria ex art. 156 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 1062 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invio a mezzo PEC dell’atto di costituzione e dei documenti dinanzi al Giudice di Pace, in un momento storico in cui il deposito telematico non era stato ancora attivato per tali uffici, realizza un deposito irrituale che non è suscettibile di sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il mezzo di comunicazione utilizzato attiene ad un aspetto sostanziale del contraddittorio e non ad un mero requisito formale dell’atto. Ne consegue l’inutilizzabilità della documentazione così prodotta, non più acquisibile nei successivi gradi di giudizio se la produzione avviene tardivamente.
Il Fatto
Un soggetto aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 171/2005, per aver assunto il comando di un’imbarcazione da diporto senza essere in possesso del prescritto titolo professionale. Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso e l’Amministrazione aveva proposto appello.
Il Tribunale, in qualità di giudice di appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, ritenendo inutilizzabile la documentazione prodotta dall’Amministrazione in primo grado, in quanto depositata a mezzo PEC, nonché quella allegata all’appello, perché tardiva. Avverso tale decisione, il Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema della validità della costituzione in giudizio avvenuta, nel giudizio di opposizione dinanzi al Giudice di Pace, tramite PEC. Il ricorrente invocava la sanatoria del vizio ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., richiamando il principio per cui l’invio a mezzo posta dell’atto processuale, sebbene irrituale, può raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria.
La Cassazione distingue il caso in esame da quello dei precedenti citati, rilevando che la sanatoria opera solo in presenza di una nullità relativa riguardante i requisiti formali dell’atto. Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, invece, la stessa legge escludeva la possibilità dell’invio telematico, non essendo stato ancora accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione per tali uffici ai sensi dell’art. 16-bis, comma 6, d.l. n. 179/2012.
La modalità di costituzione non rappresenta, quindi, un semplice requisito suscettibile di sanatoria: il mezzo di comunicazione implica un aspetto sostanziale del contraddittorio, poiché investe l’accesso e la conoscenza degli atti da parte della controparte. L’operatività del processo telematico, vigente la norma citata, era limitata alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 6074 del 2020.
La Corte conclude che il Tribunale ha correttamente rilevato d’ufficio l’inutilizzabilità della documentazione depositata irritualmente in primo grado, non più producibile in appello perché tardiva. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese, distratte in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.