L’omessa pronuncia sulla riduzione della sanzione Consob impone il rinvio (Cass. civ. Sez. 2 n. 6965 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di opposizione alle sanzioni irrogate dalla Consob, il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di riduzione della sanzione, ove ritualmente proposta dall’opponente, non potendo qualificare tale istanza come priva di motivazione e sottrarsi al relativo esame. L’omessa pronuncia su tale domanda integra il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice a quo per la valutazione della congruità della sanzione. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, diverse da quelle per manipolazione del mercato, non hanno natura sostanzialmente penale e, pertanto, non è ad esse applicabile il principio del favor rei, ma il diverso principio del tempus regit actum, atteso che l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015 ne esclude l’applicazione retroattiva. In tema di doveri degli amministratori non esecutivi di società bancarie, l’assenza alla riunione del consiglio di amministrazione non ha efficacia esonerativa rispetto all’obbligo di agire in modo informato, gravando sugli stessi l’onere di provare di aver tenuto una condotta attiva diligente, ai sensi dell’art. 3, legge n. 689/1981.
Il Fatto
La Consob, con delibera del 24 gennaio 2018, irrogava a un consigliere d’amministrazione di una banca la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 per la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), TUF, in relazione alla concessione di finanziamenti per l’acquisto di azioni della capogruppo e ai rapporti con un ente cliente. L’interessato proponeva opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Torino, che rigettava l’opposizione, ritenendo infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale e di prescrizione, e non esaminando la richiesta di riduzione della sanzione in quanto ritenuta priva di motivazione. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi, tra cui la denuncia della violazione del principio del favor rei, la questione della prescrizione e dell’interruzione del termine, la violazione dei doveri dell’amministratore non esecutivo e l’omessa pronuncia sulla riduzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel decidere il ricorso, ha escluso in via preliminare che la sanzione irrogata dalla Consob abbia natura sostanzialmente penale, con la conseguenza che non trova applicazione il principio del favor rei invocato dal ricorrente. Ha precisato, in conformità ai propri precedenti, che le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 si applicano solo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative, non essendo estensibile il principio penalistico alla materia delle sanzioni amministrative, retta dal principio del tempus regit actum.
Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo adeguata la motivazione del giudice di merito che aveva riconosciuto l’idoneità della lettera di contestazione del 19 gennaio 2017 ad interrompere il termine di prescrizione, e ha respinto la censura di motivazione apparente, richiamando il principio per cui tale vizio ricorre solo quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione.
In relazione ai motivi concernenti la responsabilità dell’amministratore non esecutivo, la Corte ha ribadito che la sua assenza alla riunione del consiglio di amministrazione del 22 giugno 2012 non ha efficacia esonerativa. Ha richiamato la giurisprudenza in tema di sanzioni inflitte agli esponenti di enti creditizi, secondo cui i consiglieri non esecutivi sono tenuti ad agire in modo informato e a esercitare una funzione di monitoraggio, rispondendo per la loro inerzia, fermo restando il regime probatorio della presunzione di colpa di cui all’art. 3, legge n. 689/1981, che incombe sul trasgressore.
La Corte ha, infine, accolto l’undicesimo motivo di ricorso, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di riduzione della sanzione, ritenendo che il giudice di merito, avendo qualificato l’istanza come priva di motivazione, si fosse indebitamente sottratto all’esame di una domanda ritualmente proposta. Ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, affinché valuti e motivi adeguatamente sulla congruità della sanzione, assorbito il dodicesimo motivo concernente l’eccessività della stessa.
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Nota della Redazione
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