Efficacia probatoria delle scritture contabili e onere di prova dell’errore di annotazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 21431 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2709 cod. civ., disponendo che le risultanze dei libri e delle scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore, stabilisce una presunzione semplice a suo sfavore della veridicità di quanto in essi affermato. Tale presunzione comporta un’alterazione del regime generale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., ma non esclude l’ammissibilità di una prova contraria, liberamente valutabile dal giudice di merito. Grava pertanto sull’imprenditore che contesti l’attendibilità delle proprie annotazioni l’onere di fornire la prova dell’errore dedotto, non potendo la presunzione essere superata sulla base di una mera valutazione di verosimiglianza dell’erroneità della registrazione.
Il Fatto
A seguito di un’ordinanza-ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981, era stata irrogata la sanzione amministrativa di € 730.000,00, in solido, per la violazione dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, per avere il contribuente trasferito in contante l’ingente somma di € 7.189.070, senza il tramite di intermediari abilitati, nell’ambito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo societario. La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello, aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione ritenendo non sufficientemente provato l’effettivo trasferimento di denaro contante. La movimentazione risultava per conto cassa ed era riportata nelle scritture contabili, ma la Corte distrettuale aveva reputato verosimile la difesa degli opponenti, secondo cui le voci si riferivano a compensazioni o cessioni di crediti, erroneamente registrate come trasferimenti di denaro a causa del disordine contabile. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso con cui il Ministero deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. Il ricorrente contestava che la Corte d’appello avesse escluso la responsabilità nonostante il trasferimento di denaro contante risultasse dai libri e dalle scritture contabili, anche se non obbligatorie, le quali fanno prova contro l’imprenditore. Le annotazioni indicavano operazioni in conto cassa tra società collegate, con causali quali “incasso credito” e “restituzione finanziamento soci – conto cassa contanti sede”.
La Suprema Corte ha richiamato il principio di legittimità secondo cui l’art. 2709 cod. civ. stabilisce una presunzione semplice a sfavore dell’imprenditore, la quale, pur non escludendo l’ammissibilità di una prova contraria, impone che il giudice di merito motivi congruamente il superamento di tale presunzione. Il ragionamento della Corte d’appello si è posto in contrasto con tale principio, traducendosi nell’esclusione dell’efficacia presuntiva delle annotazioni non perché smentite da elementi contrari emersi dall’istruttoria, ma sulla base di una valutazione di verosimiglianza dell’erronea appostazione delle voci. La presunzione di veridicità che assisteva l’annotazione avrebbe imposto alla società opponente non di limitarsi ad allegare l’erroneità, ma di fornire anche la prova dell’errore dedotto.
La decisione ha inoltre segnalato che, con la sentenza n. 15245/2026, la stessa Corte, decidendo su un ricorso proposto in una causa connessa, aveva confermato il principio dell’efficacia probatoria delle scritture private nei confronti dell’imprenditore. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.