Usura e prescrizione nelle condotte frazionate e consenso alla rinnovazione dibattimentale (Cass. pen. Sez. 2 n. 4597 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, con la conseguenza che i pagamenti o i comportamenti eseguiti in attuazione del patto usurario segnano il momento consumativo del reato da cui decorre il termine di prescrizione. In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non sia stata richiesta, ammessa o non sia più possibile. La parte che intenda ottenere la nuova assunzione di un dichiarante deve indicarne il nominativo e le circostanze in una lista tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., ovvero sollecitare il giudice all’esito dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. Il principio di inapplicabilità del mutamento giurisprudenziale non opera in presenza di un contrasto interpretativo, difettando il requisito dell’affidamento in un orientamento consolidato.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Vibo Valentia, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad uno dei capi per uno degli imputati e riducendo la pena per le residue ipotesi di usura e tentata estorsione. La responsabilità per i fatti di usura, aggravati dallo stato di bisogno e dall’attività imprenditoriale della persona offesa, è stata confermata per entrambi i ricorrenti, condannati in concorso tra loro per prestiti concessi a tassi usurari, con modalità e ruoli differenziati ma complementari.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato separatamente le questioni relative alla prescrizione, alla violazione del principio di immutabilità del giudice e ai motivi attinenti alla responsabilità e alle aggravanti.
In relazione al primo profilo, gli ermellini hanno richiamato il principio per cui l’usura è reato a condotta frazionata, sicché il termine di prescrizione decorre dall’ultimo atto esecutivo del patto usurario, individuato nel termine finale del periodo di consumazione contestato. Per il reato aggravato, il termine prescrizionale è stato correttamente computato sulla base della pena edittale massima di quindici anni, maggiorata di un quarto per gli atti interruttivi, con scadenza successiva alla pronuncia impugnata; l’eccezione è stata pertanto ritenuta manifestamente infondata.
Quanto alla dedotta nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice, la Corte ha fatto applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite Bajrami in tema di consenso alla lettura degli atti assunti dal collegio diversamente composto. Il consenso prestato non è necessario per gli esami la cui ripetizione non sia stata richiesta, mentre la parte che intenda procedere a nuova escussione deve depositare tempestivamente la lista testimoniale ex art. 468 cod. proc. pen., ovvero sollecitare il giudice all’assunzione ex art. 507 cod. proc. pen. La Corte ha altresì escluso l’operatività del divieto di applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale, difettando il presupposto di un orientamento consolidato, trattandosi di questioni nuove sulle quali era sorto contrasto interpretativo.
I motivi di ricorso concernenti la valutazione delle prove e la configurabilità delle aggravanti sono stati dichiarati inammissibili in quanto meramente reiterativi di censure di merito, non deducibili in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il sindacato sulla credibilità della persona offesa e sull’interpretazione delle conversazioni intercettate è precluso al giudice di legittimità, salvo il caso di manifesta illogicità della motivazione, nella specie non riscontrabile.
Infine, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è stata ritenuta infondata, essendo la riduzione di pena conseguente alla declaratoria di estinzione per prescrizione di uno dei reati in continuazione correttamente limitata alla sola pena per quel capo eliminata.
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Nota della Redazione
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