Irragionevole durata del processo: liquidazione unitaria delle spese, senza distinzione tra fase monitoria e opposizione, ed esclusione delle spese nel procedimento di correzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 10672 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, allorché la domanda proposta in via monitoria venga accolta a seguito di opposizione, la condanna alle spese riguarda necessariamente l’intero giudizio, senza possibilità di una distinta liquidazione per la fase monitoria e per quella di opposizione, attesa l’unitarietà del procedimento e la non assimilabilità dell’opposizione all’appello. Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto con cui la Corte d’appello aveva respinto la sua domanda di indennizzo per la irragionevole durata di un processo penale, lamentando l’ulteriore protrarsi del processo rispetto al termine già riconosciuto con precedente decreto. La Corte d’appello, in sede di opposizione, aveva accolto la domanda, riconoscendo l’indennizzo e liquidando le spese del processo in misura unitaria, “tenuto conto della bassa complessità del giudizio e del valore liquidato”.

Avverso tale decreto la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dei minimi tariffari e la mancata specificazione della fase monitoria e di opposizione, ritenendo che il compenso dovesse essere liquidato distintamente per ciascuna fase. Il Ministero della giustizia resisteva con controricorso, chiedendo preliminarmente di essere rimesso in termini per il deposito tardivo dell’atto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto in via preliminare l’istanza di rimessione in termini del Ministero, ritenendo il ritardo nel deposito del controricorso dipeso da un errore scusabile, determinato da un documentato disguido informatico del sistema telematico che aveva impedito l’iscrizione a ruolo del ricorso.

Nel merito, la Corte ha esaminato il motivo incentrato sulla liquidazione delle spese, affermando il principio secondo cui, nel procedimento di equa riparazione, l’opposizione non è assimilabile a un grado di appello, ma si inserisce in un procedimento unitario. Di conseguenza, la condanna alle spese, quando l’indennizzo viene riconosciuto in esito all’opposizione, non può che riguardare l’intero giudizio, senza che sia possibile distinguere tra fase monitoria e fase contenziosa.

A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Cass. n. 18200/2015 e Cass. n. 9728/2020, evidenziando la correttezza della liquidazione operata dal giudice di merito.

Quanto poi al riferimento della ricorrente al procedimento di correzione dell’errore materiale, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 29432/2024, secondo cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa, non è diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento e non consente la liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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