Correzione errore materiale esclusa per le spese del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 27596 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., consiste in una mera svista del giudice e non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si sostanzia in una divergenza tra l’ideazione e la sua rappresentazione grafica. Quando la causa, a seguito di cassazione con rinvio, è rimessa al giudice del rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, spetta a quel giudice provvedere sulle stesse, in applicazione del principio della soccombenza riferito all’esito globale del processo e non ai singoli gradi. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile alcuna situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza, con la conseguenza che nulla va disposto sulle spese del relativo procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto da questa Corte l’accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Varese che aveva respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Con l’ordinanza n. 9755/2025 la Corte aveva cassato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio al medesimo giudice, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il ricorrente ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale, sostenendo che nell’ordinanza non era stata indicata la condanna dell’Amministrazione, soccombente, al pagamento delle spese legali del giudizio di cassazione, né che tale condanna dovesse essere disposta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ha chiesto di emendare il dispositivo aggiungendo la condanna a carico della parte resistente, con distrazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’istanza perché, nel caso di specie, non ricorre alcun errore materiale. Richiamando la nozione consolidata, i giudici ricordano che l’errore correggibile ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ. si sostanzia in una mera svista del giudice e non incide sul contenuto concettuale della decisione, risolvendosi in una divergenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass., Sez. I, n. 17977 del 2005).
Il collegio osserva poi che, secondo principi consolidati, quando la causa, a seguito di cassazione con rinvio, è rimessa al giudice del rinvio anche per le spese processuali del giudizio di legittimità, spetta proprio a quel giudice provvedere sulle stesse, applicando il principio della soccombenza all’esito globale del processo e non ai singoli gradi e al loro risultato. Il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase, ma in relazione all’esito finale della lite, potendo anche disporre una compensazione totale o parziale, o persino condannare la parte vittoriosa in cassazione, ma complessivamente soccombente, al rimborso delle spese in favore della controparte.
Ne consegue che, in un caso come quello in esame, di accoglimento del ricorso originario con cassazione e rinvio anche per le spese di legittimità, è rimessa al giudice del rinvio la decisione sia sull’individuazione della parte soccombente tenuta a sopportare le spese, sia sulla loro liquidazione. Per questa ragione il provvedimento non è affetto da errore materiale.
La Corte aggiunge, per completezza, che l’istanza è carente sul piano della specificità, poiché nessuna documentazione è allegata a dimostrazione che il difensore, in occasione del ricorso originario, si sia dichiarato antistatario. Quanto alle spese del procedimento di correzione, nulla va disposto: nel procedimento ex artt. 287, 288 e 391 bis cod. proc. civ., di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento, non è configurabile alcuna soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza (Cass. Sez. U. n. 29432 del 2024).
Nota della Redazione
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