Liquidazione del compenso del custode di beni sequestrati: preclusa l’equità pura, applicabili usi locali e analogia (Cass. civ. Sez. 2 n. 4574 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, la determinazione del compenso per la custodia e la conservazione dei beni non espressamente contemplati dal d.m. n. 265/2006 deve avvenire, in via residuale, sulla base degli usi locali, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Per il riscontro di tali usi non è necessaria la verifica dell’opinio iuris ac necessitatis, potendo attribuirsi valore di uso anche a criteri connotati dalla sola osservanza abituale, quale l’uso che le Prefetture locali ne facciano per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Ove non sia possibile riscontrare una fonte avente valore di uso, il Giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per i casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni con quelli tariffati dal citato decreto ministeriale, mentre resta in ogni caso precluso il ricorso all’equità.
Il Fatto
Una società, quale custode giudiziario, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso per l’attività di prelievo, trasporto, conservazione e custodia di 48 bombole GPL sottoposte a sequestro penale, protrattasi per circa 18 anni. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva liquidato il compenso applicando il criterio equitativo di cui all’art. 2233, secondo comma, cod. civ., ritenendo l’assenza di usi locali e di tariffe per merci diverse da veicoli o natanti.
Avverso tale ordinanza, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 58 e 59 del d.P.R. n. 115/2002, nonché l’illegittima applicazione del criterio equitativo residuale, senza che fosse stata valutata la possibilità di utilizzare le tabelle ministeriali di cui all’art. 1 del d.m. n. 265/2006 in via analogica, per similitudine fisica dei beni custoditi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la fondatezza di entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per continuità argomentativa. Ha, quindi, ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando il principio secondo cui, per i beni non espressamente contemplati dal d.m. n. 265/2006, la liquidazione del compenso del custode deve essere effettuata secondo gli usi locali e, solo in loro mancanza, secondo il disposto dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.
Con specifico riferimento al riscontro degli usi locali, la Corte ha precisato che non è necessario accertare la ricorrenza dell’opinio iuris ac necessitatis, ossia la convinzione dell’obbligatorietà delle tariffe. La legittimazione delle prassi applicate nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale, sicché può attribuirsi valore di uso anche all’osservanza abituale riscontrabile nell’utilizzo che le Prefetture locali facciano delle tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.
La Corte ha inoltre chiarito che, qualora non sia possibile riscontrare una fonte avente valore di uso, il Giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, valorizzando la similitudine fisica dei beni oggetto di custodia con quelli per i quali sono previste le tabelle ministeriali. Tale conclusione si fonda sul principio per cui le tabelle ministeriali di cui al d.m. del 2006 possono fungere da parametro suscettibile di utilizzazione anche oltre il loro ambito di applicazione diretto.
La Corte ne ha dedotto che il Tribunale, avendo fatto direttamente ricorso al criterio equitativo dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., senza verificare la sussistenza di usi locali e la possibilità di un’applicazione analogica delle tariffe, aveva errato, essendo precluso il ricorso all’equità come criterio di prima istanza. Ha pertanto accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato, per il riesame della questione alla luce dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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