Inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 3 n. 7869 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza che abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria assume natura e funzione di accertamento pregiudiziale rispetto alla decisione sulla competenza, con la conseguenza che ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda resta priva di rilevanza. Detta inammissibilità opera anche con riferimento al regolamento di competenza facoltativo.
Il Fatto
A seguito dell’intimazione di un atto di precetto per il pagamento della somma di euro 1.441,06, il debitore proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Velletri, deducendo l’ingiustificato rifiuto del pagamento da parte della creditrice, l’erroneo calcolo della somma intimata, la mancata prova della cessione del credito e il vizio della procura. Nel costituirsi, la società creditrice eccepiva in via preliminare l’incompetenza per valore dell’adito Tribunale in favore del Giudice di pace.
Il Tribunale, rilevato l’integrale soddisfazione del credito mediante pagamento versato in corso di causa e accettato dall’opponente, dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava integralmente le spese. Avverso tale decisione la società creditrice proponeva ricorso per regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, la creditrice assumeva che, trattandosi di opposizione a precetto per il pagamento di una somma inferiore alla soglia prevista dall’art. 17 cod. proc. civ., la competenza per valore spettasse al Giudice di pace, stigmatizzando altresì la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Corte preliminarmente chiarisce che il regime di impugnazione di una sentenza è intrinsecamente collegato alla natura e all’oggetto della decisione, e non alla sua conformità a diritto. Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, l’istanza di regolamento di competenza è da ritenersi priva di rilevanza, poiché ogni questione circa la determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda risulta superata.
In applicazione del principio di diritto già affermato dai precedenti richiamati, la declaratoria di cessazione della materia del contendere assume natura e funzione di accertamento pregiudiziale rispetto alla decisione sulla competenza e preclude il regolamento, quand’anche facoltativo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
La soccombenza determina la condanna alle spese, liquidate secondo lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile, atteso che il regolamento di competenza ha ad oggetto una sola questione e non l’intera controversia. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma applicabile anche al regolamento di competenza stante la sua natura impugnatoria.
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Nota della Redazione
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