Il corrispettivo dell’avvalimento deve essere considerato nel giudizio di anomalia (TAR Lazio n. 7631 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta, l’amministrazione è tenuta a considerare il corrispettivo dovuto dall’offerente per i contratti di avvalimento, trattandosi di una voce diretta dell’offerta economica che incide sulla sostenibilità della stessa. L’omessa considerazione di tale esborso, ove idoneo ad assorbire integralmente l’utile dichiarato, determina un vizio sostanziale del giudizio di congruità, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e rinnovazione del subprocedimento di verifica. Il costo dell’avvalimento non può essere confuso o ritenuto assorbito nelle altre componenti di costo dell’esecuzione, configurando un autonomo rapporto contrattuale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, disposta da Autostrade per l’Italia s.p.a. in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, di un accordo quadro per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie. Nel ricorso, integrato da motivi aggiunti, sono state dedotte plurime censure relative alla qualificazione del consorzio stabile aggiudicatario, all’attribuzione dei punteggi tecnici e alla regolarità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Il giudizio, originariamente incardinato dinanzi al TAR Lombardia, è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio, dichiaratosi competente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo confermato il meccanismo del cumulo alla rinfusa in favore dei consorzi stabili, escludendo la rilevanza dell’eventuale mancanza di qualificazione in capo alle singole consorziate designate per l’esecuzione, atteso che è il consorzio a rispondere in solido e a mettere a disposizione i requisiti, operando come ausiliaria ex lege. Il correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024, non applicabile ratione temporis, ha introdotto la distinzione tra esecuzione in proprio ed esecuzione tramite consorziate, innovando tale assetto.
Quanto alle censure sui punteggi attribuiti in base ai criteri qualitativi, il Collegio ha escluso la sindacabilità delle valutazioni espresse dalla commissione in ordine alla qualità tecnica delle offerte, vertendosi in materia di discrezionalità tecnica, salvo i limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza. In relazione al criterio del curriculum lavori analoghi, la mancata produzione documentale è stata smentita dall’istruttoria, mentre la contestazione relativa alla valorizzazione di attività non pertinenti non ha superato la prova di resistenza, residuando un divario tra l’offerente e l’aggiudicataria non colmabile dalla riduzione del punteggio. Il Tribunale ha altresì ritenuto legittimo l’avvalimento delle certificazioni di qualità con finalità premiale e ha escluso l’esistenza di un principio di unicità di impiego del requisito oggetto di avvalimento.
La sentenza ha, invece, accolto la censura relativa all’omessa considerazione, nel giudizio di anomalia, dei corrispettivi dovuti per i contratti di avvalimento. Dalla documentazione è emerso che il RUP non aveva considerato il costo pari a una percentuale dell’importo contrattuale per ciascuno dei contratti di avvalimento, per un ammontare complessivo superiore all’utile dichiarato dall’offerente. Il Tribunale ha precisato che il corrispettivo dell’avvalimento configura una voce diretta dell’offerta economica, non assorbibile in altre componenti di costo, e che la sua omissione rende inattendibile il giudizio di congruità, fondato su un margine di utile in concreto insussistente.
In accoglimento parziale del ricorso, il provvedimento di aggiudicazione è stato annullato ai soli fini della ripetizione del giudizio di anomalia, con declaratoria di compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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