Attività extraprofessionale del militare non autorizzata: legittima l’ingiunzione di pagamento del compenso (TAR Emilia-Romagna n. 933 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico, compreso il militare, non può svolgere incarichi retribuiti non preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, il compenso percepito per l’attività extraprofessionale deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione, con conseguente responsabilità erariale dell’indebito percettore. L’amministrazione può legittimamente ingiungere il pagamento della somma indebitamente percepita, correlata alle risultanze istruttorie. La sentenza penale di assoluzione non esclude il rilievo amministrativo della condotta, né scalfisce la legittimità dell’ingiunzione, non veicolando quest’ultima vizi propri del provvedimento originario.

Il Fatto

Il ricorrente, caporale maggiore capo dell’Esercito italiano in servizio presso un reggimento genio ferrovieri, nel 2018 avrebbe svolto lavori edili per conto di un privato committente senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, percependo un compenso di euro 9.500,00. A seguito della relazione dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica, l’amministrazione dapprima intimava il pagamento della somma, poi emanava un provvedimento di ingiunzione, preannunciando il fermo amministrativo di beni mobili e l’esecuzione forzata in caso di inottemperanza.

Il ricorrente impugnava l’ingiunzione davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, violazione di legge, carenza di motivazione e difetto di istruttoria, nonché l’insussistenza o la particolare tenuità del fatto, l’assenza di danno erariale e la mancanza di prova sull’effettiva percezione della somma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti non autorizzati e impone il versamento del compenso nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza. Il successivo comma 7-bis qualifica l’omissione del versamento come ipotesi di responsabilità erariale devoluta alla giurisdizione contabile. Tali disposizioni, richiamate anche dagli artt. 894 e 896 d.lgs. 66/2010, si applicano pacificamente al militare ricorrente.

Nel merito, la Corte valorizza la relazione della Guardia di Finanza, dalla quale emerge che il ricorrente, nei periodi di svolgimento dei lavori, risultava assente dal servizio, era socio unico di una s.r.l. esercente attività edilizia e aveva materialmente acquisito il danaro dal committente, recandosi ripetutamente sul cantiere.

Non convince la tesi difensiva della mera intermediazione, secondo cui il ricorrente avrebbe solo girato a terzi la somma. Il Collegio la reputa inverosimile e sfornita di appiglio probatorio, non idonea a incrinare l’apparato istruttorio e motivazionale dell’ingiunzione, sia per l’an — sussistenza dello svolgimento di un incarico non autorizzato e non rientrante nell’attività di servizio — sia per il quantum debeatur, parametrato alla somma emergente dalle risultanze istruttorie.

La sentenza di assoluzione del Tribunale militare, invocata dal ricorrente, non vale a scalfire i fatti ricostruiti dalla Guardia di Finanza, né le inferenze presuntive che ne discendono. Il Collegio osserva anzi che le stesse statuizioni penali confermano la correttezza dell’operato dell’amministrazione, considerata l’effettiva certazione dello svolgimento di attività extrasistituzionale, non autorizzata e sottaciuta.

Quanto alla pretesa autonomia dei vizi dell’ingiunzione, il TAR rileva che essa non veicola censure proprie del provvedimento ingiuntivo, con la conseguenza che la reiezione del ricorso avverso il provvedimento originario — con la conferma dell’impianto che sorregge la pretesa creditoria — si riverbera ipso iure sull’impugnazione in esame. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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