Omessa pronuncia sulle pene sostitutive: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 5 n. 16320 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene previste dall’art. 20-bis cod. pen. può essere presentata per la prima volta con l’atto di appello, ai sensi dell’art. 58-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 31/2024. È affetta da vizio di omessa pronuncia la sentenza della corte d’appello che non risponda a un motivo di gravame con cui si chiede l’applicazione delle sanzioni sostitutive, sempre che il motivo sia ammissibile “ab origine” e non manifestamente infondato. L’omessa pronuncia su un motivo specificamente devoluto può essere dedotta in cassazione e comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., prosciogliendolo dal reato di tentata truffa contestato al capo B), estinto per intervenuta remissione della querela. La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione di legge per l’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene previste dall’art. 20-bis cod. pen., formulata con l’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, concernente la dedotta incompetenza per territorio del giudice di primo grado in relazione al reato di tentata truffa, la doglianza è stata ritenuta infondata. La Corte ha rilevato che il verbale di udienza, non oggetto di istanza di correzione, circoscriveva l’eccezione di incompetenza al solo reato di cui al capo A), con la conseguente preclusione, ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., della sua proposizione per la prima volta in appello con riguardo al capo B).
Il secondo motivo è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte ha osservato che, con specifico motivo di appello, il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena inflitta con una delle pene previste dall’art. 20-bis cod. pen., ma la sentenza impugnata, pur esaminando sotto altri profili il trattamento sanzionatorio, era rimasta silente sulla richiesta. Tale omissione integra un vizio della sentenza d’appello deducibile in cassazione, secondo la giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha precisato che l’omessa pronuncia su un motivo di appello è inammissibile per carenza d’interesse solo quando il motivo sia inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza. Nel caso di specie, il motivo era ammissibile: la richiesta di pene sostitutive non era stata formulata dinanzi al primo giudice, ma ciò non rileva, poiché l’art. 58-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 31/2024, consente la presentazione della richiesta per la prima volta in appello. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle sanzioni sostitutive, con rinvio alla corte d’appello per nuovo giudizio sul punto.
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Nota della Redazione
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