Inammissibile il ricorso sulla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 8496 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è contraddittorio rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché i parametri valutativi della prima hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli delle seconde sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. È inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato, il motivo che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, solleciti una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una ricostruzione ritenuta dal ricorrente più adeguata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 20.03.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta il diniego della causa di non punibilità, sostenendo che esso sarebbe contraddittorio rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il motivo è inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente chiede di fatto una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ma la loro valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate. Sul punto la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili. Nello stesso senso è richiamata Sez. VI n. 5465 del 2021.

La sentenza impugnata ha rigettato la doglianza con motivazione adeguata e non illogica, dunque insindacabile in sede di legittimità, come confermato da Sez. VI n. 18180 del 2018. Il giudice di merito ha valorizzato le modalità della condotta, consistita in un allontanamento dal domicilio ove il ricorrente era ristretto, protrattosi per circa sette ore, e la negativa personalità dell’imputato, gravato da due precedenti specifici per evasione commessi in epoca ravvicinata.

Quanto al dedotto contrasto tra il diniego della particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte esclude ogni contraddizione. I parametri dell’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive, mentre quelli rilevanti per le attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo, come affermato in Sez. V n. 17246 del 2020. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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