Indennità ex art. 32 legge n. 183/2010 e restituzione delle retribuzioni post-conversione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5205 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del contratto a tempo determinato, l’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 configura una penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, con indennità forfetizzata e onnicomprensiva limitata ai danni del periodo intermedio, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione. Restano pertanto escluse dall’obbligo restitutorio del lavoratore le retribuzioni corrisposte per i mesi successivi alla sentenza che ha dichiarato costituito il rapporto a tempo indeterminato. In sede di rinvio, il giudice che condanni alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado deve operare tale distinzione. La regolazione delle spese va inoltre effettuata secondo il criterio della soccombenza unitaria, senza frazionamento per fasi, e la liquidazione non può essere globale senza distinzione tra competenze e onorari.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale la declaratoria di nullità del termine apposto a un contratto a tempo determinato e la conversione del rapporto, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora. La società aveva poi ripristinato il rapporto e corrisposto una somma comprensiva delle retribuzioni del periodo intermedio e di quelle maturate dopo la sentenza di conversione.
In sede di rinvio, la Corte d’appello ha determinato l’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 in cinque mensilità e ha condannato il lavoratore a restituire le somme percepite in eccedenza rispetto a tale indennità, riferendo l’eccedenza a un importo unitario. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, concernenti l’ammontare delle somme da restituire, la compensazione delle spese del grado d’appello e il criterio di liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama il principio pacifico secondo cui l’indennità di cui all’art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n. 183 del 2010, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, opera a prescindere dalla costituzione in mora e dalla prova del danno, senza riguardo per l’eventuale aliunde perceptum, e copre i danni del solo periodo intermedio, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione (v. Cass. n. 3056 del 2012; n. 151 del 2015; n. 19295 del 2014).
La Corte d’appello, pur richiamando tali principi, ha poi condannato il lavoratore a restituire le somme eccedenti riferendole a un importo che comprendeva sia il risarcimento parametrato al periodo intermedio, sia le retribuzioni corrisposte per i mesi successivi alla sentenza di conversione, escluse dall’obbligo restitutorio. La sentenza va pertanto cassata sul punto, restando assorbite le residue censure.
Il secondo motivo è fondato quanto al profilo della infrazionabilità della soccombenza. Il giudizio di rinvio è fase ulteriore di un procedimento unico, assoggettato alla legge processuale vigente al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado (v. Cass. n. 29125 del 2019; n. 1301 del 2017; Cass. S.U. n. 11844 del 2016). Il criterio della soccombenza va considerato unitariamente all’esito finale della lite, senza rilevare che una parte abbia conseguito esiti favorevoli in singole fasi (v. Cass. n. 19880 del 2011; n. 6369 del 2013; n. 19345 del 2014; n. 13356 del 2021). La Corte di rinvio ha disposto la compensazione per il grado d’appello senza spiegarne le ragioni, in deroga a tale principio.
Il terzo motivo è altresì fondato. La liquidazione delle spese di primo e secondo grado non reca distinzione tra competenze e onorari, mentre le spese per il giudizio di legittimità e di rinvio non rispettano i minimi tariffari (v. Cass. n. 15161 del 2019; n. 6306 del 2016; n. 7527 del 2002; n. 11006 del 2002). Accolti i motivi, la sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per rideterminare l’obbligo restitutorio e procedere a nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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