Nessun COSAP per i viadotti autostradali coperti da concessione statale (TAR Campania n. 3186 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario autostradale titolare di concessione rilasciata dallo Stato non è tenuto a richiedere al Comune la concessione di occupazione di suolo pubblico per le parti dell’infrastruttura che sovrastano strade comunali, né a corrispondere il relativo COSAP. L’occupazione del soprassuolo è legittimata da un titolo autonomo di fonte statale, che esclude la configurabilità dell’occupazione abusiva. Il rapporto di reciproca interferenza tra due beni demaniali appartenenti a enti diversi non si traduce in una posizione servente dell’uno rispetto all’altro, ma nella coesistenza di due realtà autonome, utilizzabili dai rispettivi aventi titolo senza reciproche autorizzazioni. Ne consegue l’illegittimità degli avvisi di pagamento fondati sull’asserita abusività e delle connesse sanzioni pecuniarie.

Il Fatto

La società concessionaria della tangenziale di Napoli impugna l’avviso in forma esecutiva con cui un Comune le contesta, per l’annualità 2017, l’occupazione abusiva del soprassuolo in corrispondenza dei viadotti che intersecano strade comunali, irrogando la sanzione pecuniaria e richiedendo l’indennità. L’atto richiama il verbale di accertamento e le note tecniche del servizio competente, oltre al regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico.

La società chiede l’annullamento dell’avviso e della parte del regolamento che impone il rilascio di una specifica concessione anche nelle ipotesi in cui l’occupazione derivi da altro titolo. Il giudice amministrativo adito declina inizialmente la giurisdizione in favore del giudice ordinario; la pronuncia è annullata in appello e la causa è riassunta davanti al medesimo Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ribadisce anzitutto la sussistenza della giurisdizione amministrativa, richiamando la pronuncia di appello e l’ordinanza delle Sezioni Unite che, definendo il regolamento di giurisdizione, ha valorizzato la domanda di invalidazione del regolamento COSAP. Quando la controversia coinvolge l’azione autoritativa sull’intera economia del rapporto concessorio, la cognizione spetta al giudice amministrativo e non al giudice ordinario.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura relativa all’inapplicabilità del COSAP per carenza dei presupposti. L’art. 63, d.lgs. n. 446/1997 consente ai Comuni di assoggettare al canone l’occupazione di strade e spazi soprastanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile; il regolamento locale richiede l’istanza di concessione e qualifica abusiva l’occupazione realizzata senza titolo comunale.

La società ricorrente è però titolare di una concessione statale per la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura, fondata sulla legge n. 729/1961, sulla legge n. 287/1971 e approvata ai sensi dell’art. 8-duodecies d.l. n. 59/2008. Il tracciato è definito dal legislatore statale e l’occupazione trova in tale titolo la propria legittimazione, senza che il regolamento comunale, sopravvenuto a distanza di decenni, possa imporre un titolo ulteriore.

Il Collegio aderisce all’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato e da precedenti dello stesso Tribunale: l’art. 63 esclude dall’ambito applicativo del canone le occupazioni che non necessitano di concessione comunale, perché derivanti da altro e autonomo titolo. Il pontone autostradale è parte inseparabile di un bene demaniale funzionalmente unitario e la sua esistenza non richiede autorizzazioni degli enti territoriali sovrastati.

Né rileva la distinzione tra gestione diretta dello Stato e gestione del concessionario, poiché il canone presuppone l’utilizzazione esclusiva di uno spazio pubblico mediante un atto concessorio dell’ente locale. L’accoglimento di tale motivo è assorbente delle ulteriori censure. Il ricorso è quindi accolto, gli atti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse fatto valere e le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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