Esclusione di un teatro dalla candidatura UNESCO: difetto di istruttoria e obbligo di rivalutazione (TAR Marche n. 887 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento finalizzato alla selezione dei siti per la candidatura alla lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, per la parte di competenza della Regione, costituisce attività amministrativa soggetta ai principi di cui all’art. 97 Cost. e alla legge n. 241/1990. L’esclusione di un bene da tale procedura selettiva deve fondarsi su un’istruttoria adeguata e non può basarsi su dati fattuali erronei, come l’attribuzione della demolizione della sala a un edificio diverso da quello in valutazione. L’anno di inaugurazione di un teatro costituisce un dato accessorio e non dirimente rispetto alla verifica del possesso dei requisiti architettonici e storico-culturali richiesti; pertanto, ove emergano errori istruttori, l’amministrazione è tenuta a rivalutare la posizione del soggetto escluso, ma solo successivamente ed eventualmente all’accoglimento della candidatura da parte dell’organismo internazionale.
Il Fatto
Il Comune di Cagli impugnava la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1867/2024, con cui era stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa per la candidatura alla lista UNESCO del sito seriale “Il sistema dei teatri condominiali all’italiana tra XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale”, nonché la successiva nota regionale del 6 febbraio 2025.
Oggetto del contendere era l’esclusione del teatro “Comunale” di Cagli dall’elenco finale dei 18 teatri selezionati per la candidatura, dopo che lo stesso era stato inizialmente inserito nella Tentative List. Il Comune deduceva, tra l’altro, la violazione dei principi di trasparenza e correttezza, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, evidenziando come la nota di risposta regionale contenesse un’affermazione falsa circa la demolizione della sala del teatro, che sarebbe derivata dalla confusione con un altro edificio cittadino.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo che il Comune vanti un interesse ulteriore, anche morale, all’inserimento del teatro nel patrimonio UNESCO, in considerazione del ritorno di immagine e dell’indotto economico. Ha inoltre dichiarato la tempestività del ricorso, poiché la lesione della sfera giuridica del ricorrente si era prodotta solo con l’adozione della D.G.R. n. 1867/2024, primo atto formale avente efficacia esterna.
Nel merito, il Collegio ha premesso che, pur trattandosi di una procedura finalizzata a un risultato sostanziale non garantito, la stessa va comunque qualificata come attività amministrativa per la parte di competenza regionale, con conseguente applicazione dell’art. 97 Cost. e della legge n. 241/1990. Ha poi riconosciuto la necessità di introdurre criteri di selezione aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, al fine di restringere il numero delle candidature, e ha ritenuto non irragionevoli le periodizzazioni storiche adottate dal Comitato tecnico-scientifico.
Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria, rilevando che la data di inaugurazione di un teatro costituisce un dato causale e non significativo, essendo invece decisiva la verifica delle caratteristiche architettoniche e del periodo di progettazione. Ha quindi evidenziato l’errore commesso dal Gruppo di Lavoro nella relazione, laddove si faceva riferimento alla demolizione della sala del “teatro settecentesco”, dimostrando la confusione tra i due teatri di Cagli, il “Comunale” (costruito tra il 1870 e il 1875) e il più antico “Le Muse”.
Accogliendo il ricorso, il TAR ha disposto che, solo in caso di formale accoglimento della candidatura italiana da parte dell’UNESCO, la Regione Marche dovrà avviare una rivalutazione della posizione del Comune di Cagli, avvalendosi dei medesimi organismi tecnici o di nuovi esperti, a condizione che i criteri di valutazione rimangano immutati. L’organismo incaricato dovrà prendere visione della documentazione depositata in giudizio, individuare correttamente la struttura interessata e considerare la data di inaugurazione come un dato accessorio e non dirimente. Le spese sono state compensate per l’assoluta novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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