Incremento di superficie lorda e annullamento d’ufficio del silenzio-assenso (TAR Lombardia n. 544 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento edilizio che comporti un incremento di superficie lorda è qualificabile come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia, poiché gli incrementi volumetrici, salvo specifiche ed espresse eccezioni, esulano da tale nozione. Su tale presupposto, è legittimo l’esercizio del potere di autotutela volto ad annullare d’ufficio il permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso su un’istanza fondata su una qualificazione giuridica erronea dell’intervento. Il difetto di partecipazione procedimentale può essere emendato mediante un successivo atto di convalida che dia conto delle ragioni del rigetto delle osservazioni presentate dalla parte interessata. In sede di comparazione degli interessi, l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio prevale sull’interesse economico del privato, il cui pregiudizio non assume i caratteri dell’irreparabilità ove suscettibile di ristoro per equivalente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in variante sostanziale, relativo a 63 mq di superficie lorda, formatosi per silenzio-assenso su istanza presentata nel novembre 2025. L’Amministrazione aveva avviato il procedimento di autotutela ritenendo erronea la qualificazione dell’intervento edilizio come ristrutturazione edilizia. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì il successivo provvedimento di convalida dell’annullamento, adottato ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, con integrazione della motivazione e conferma del contenuto dispositivo. La società chiedeva la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito dal requisito del fumus boni iuris. Ad un primo sommario esame, le argomentazioni dell’Amministrazione sono apparse dotate di adeguata consistenza giuridica. In particolare, il Collegio ha ritenuto coerente con la giurisprudenza amministrativa la qualificazione dell’intervento — comportante un incremento di superficie lorda — come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia, richiamando il principio secondo cui gli incrementi volumetrici, salvo specifiche eccezioni, esulano dalla nozione di ristrutturazione.
Il Tribunale ha escluso la manifesta illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela, finalizzato a ripristinare la legalità urbanistica violata da un titolo formatosi per silenzio-assenso su un presupposto giuridico ritenuto erroneo. Quanto al vizio procedimentale dedotto — la mancata considerazione delle osservazioni della parte — il Collegio ha osservato che esso è stato emendato dal successivo atto di convalida, che ha dato conto delle ragioni del rigetto, rendendo recessiva la doglianza relativa al difetto di partecipazione.
Nella comparazione degli interessi contrapposti, il TAR ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio e alla repressione degli abusi edilizi rispetto all’interesse meramente economico e imprenditoriale della società ricorrente. Il pregiudizio lamentato non è stato considerato connotato dai caratteri dell’irreparabilità, essendo suscettibile di eventuale ristoro per equivalente all’esito del giudizio di merito. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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