Costi manodopera ribassabili se la lex specialis richiama l’art. 41 del codice (Cons. Stato n. 5732 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
I costi della manodopera costituiscono componente dell’importo posto a base di gara e non sono sottratti alla dinamica del ribasso. La clausola della lex specialis che li dichiara “non soggetti a ribasso” non introduce un regime derogatorio autonomo quando richiama espressamente l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023. Il ribasso percentuale va calcolato sull’intero importo a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera, con esclusione dei soli oneri della sicurezza. L’indicazione separata di tali costi consente all’operatore di manifestare la volontà di non ribassare quella componente, ma non muta la base di calcolo. La stazione appaltante che ridetermina la percentuale effettiva, in chiave conservativa dell’offerta, non manipola la volontà del concorrente.

Il Fatto

La società appellante, mandataria di un raggruppamento temporaneo, partecipava a una procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per la realizzazione di un’opera infrastrutturale. L’importo a base di gara comprendeva lavori a misura e a corpo, con i costi della manodopera già inclusi, e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’offerta indicava un ribasso del 32,467% e costi della manodopera pari all’importo stimato dalla stazione appaltante, risultando inizialmente prima in graduatoria.

Nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia emergeva che il ribasso era stato riferito ai soli lavori, al netto della manodopera. Il R.u.p. e poi il seggio di gara rideterminavano la percentuale effettiva, pari al 20,38%, con conseguente riformulazione della graduatoria e aggiudicazione a un diverso raggruppamento. Il TAR Lazio respingeva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti; di qui l’appello, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto i profili processuali. Quanto all’omessa pronuncia sulla clausola della lex specialis, il giudice d’appello ricorda che l’art. 101 c.p.a. va coordinato con l’effetto devolutivo dell’appello: una volta devoluta la questione, eventuali carenze motivazionali non assumono rilievo invalidante, potendo essere integrate o corrette dal giudice di secondo grado.

Sul merito, la Sezione richiama il criterio ermeneutico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.: le clausole della legge di gara si interpretano le une per mezzo delle altre, anche quando una singola espressione appaia di immediata comprensione. La clausola ripetuta negli articoli del disciplinare che dichiara i costi della manodopera non soggetti a ribasso non è leggibile isolatamente.

Lo stesso disciplinare includeva i costi della manodopera nell’importo complessivo a base di gara e richiamava espressamente l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, recependo il modello normativo senza introdurre una disciplina derogatoria. Coerente con tale lettura è la previsione che distingue l’importo ribassabile da quello degli oneri della sicurezza, questi soli esclusi dalla base di calcolo.

La Corte consolida l’orientamento secondo cui i costi della manodopera possono essere incisi dall’operatore economico, purché in sede di verifica di anomalia sia dimostrato che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e risultino rispettati i minimi salariali. La loro indicazione separata risponde a esigenze di trasparenza e tutela dei lavoratori, ma non sottrae la componente alla base economica soggetta a ribasso. Il concorrente che indica un importo identico a quello stimato manifesta solo la volontà di non ribassare quella voce, restando ferma la base di calcolo integrale.

Quanto alla mancata esclusione del terzo graduato, la Sezione esclude che l’indicazione di costi della manodopera superiori a quelli stimati sia di per sé indice di anomalia: la censura era generica e non dimostrava l’insostenibilità economica complessiva. La Corte respinge l’appello e assorbe il motivo risarcitorio, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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