Esonero contributivo e socio di cooperativa nell’anomalia dell’offerta (Cons. Stato n. 5731 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di verifica di anomalia dell’offerta, il riconoscimento dell’esonero contributivo previsto dall’art. 4 della legge n. 381/1991 per il lavoratore svantaggiato presuppone la dimostrazione, da parte dell’offerente, non solo dello status di persona svantaggiata e del requisito occupazionale, ma anche della qualità di socio della cooperativa in capo al lavoratore, o dell’esistenza di un legittimo impedimento ad assumerla. La mancata prova documentale di tale condizione rende indebita la riduzione dei costi della manodopera rispetto ai valori tabellari e determina l’anomalia dell’offerta per indebita compressione dei trattamenti salariali minimi di legge. Il giudice può discostarsi motivatamente dalle conclusioni del verificatore, senza violare l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., quando la questione sia stata oggetto di effettivo contraddittorio.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale conseguiva l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali, all’esito della riedizione della verifica di anomalia disposta dopo l’annullamento di una prima aggiudicazione. La stazione appaltante aveva ritenuto congrua l’offerta, valorizzando l’impiego di un dipendente in condizioni di svantaggio ai fini dell’esonero contributivo e riducendo così il costo della manodopera rispetto ai valori tabellari.

Una società controinteressata impugnava la nuova aggiudicazione davanti al TAR Campania, che accoglieva il ricorso e annullava l’aggiudicazione, ritenendo non provata la qualità di socio del lavoratore in capo alla cooperativa aggiudicataria. La cooperativa proponeva appello, deducendo la violazione del contraddittorio per il dissenso del giudice dalle conclusioni del verificatore e l’erroneità del giudizio di inaffidabilità dell’offerta.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la decisione di primo grado. Nodo centrale è la portata dell’art. 4 della legge n. 381/1991, che subordina l’esonero contributivo per il lavoratore svantaggiato a un complesso di condizioni, tra cui l’inserimento del soggetto nella compagine sociale della cooperativa.

Sul primo motivo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il giudice può dissentire dalle risultanze della verificazione — così come da una consulenza tecnica d’ufficio — purché motivi in modo puntuale e tenga conto di tutti gli elementi della relazione, secondo il principio già affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 2537 del 2021. Nel caso concreto la questione della qualità di socio era stata oggetto di ampio contraddittorio: la società appellante era stata sollecitata in sede di verificazione a produrre documentazione sul dipendente, e la lettura sostanziale del principio del contraddittorio prevale su quella meramente formalistica.

La cooperativa non aveva dimostrato, né in sede di verifica di anomalia né durante la verificazione, la sussistenza o la permanenza dello status di socio in capo al lavoratore, né un legittimo impedimento ad assumerla in ragione del suo stato soggettivo. I verbali sanitari richiamati non riconducevano le patologie a malattie mentali ostative. Il verificatore, nella relazione conclusiva, non aveva fondato il proprio convincimento su alcun estratto aggiornato dei libri sociali obbligatori.

Sul secondo motivo, il Collegio condivide e ritiene congruamente argomentato il giudizio di inaffidabilità dell’offerta. Il costo della manodopera relativo al dipendente andava calcolato per intero, al lordo degli oneri contributivi, con conseguente scostamento dal valore tabellare e indebita riduzione dei trattamenti salariali minimi. La lievitazione del costo, applicando integralmente il trattamento tabellare recepito nel QE, non sarebbe stata assorbibile dall’esiguo utile di impresa, con svolgimento della commessa in perdita. Le tabelle ministeriali non sono inderogabili, ma gli scostamenti richiedono giustificazioni puntuali e rigorose, secondo il principio affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 10071 del 2022 e dal Cons. Stato, Sez. III, n. 5444 del 2018.

La reiezione dei primi due motivi travolge anche il terzo, sulle spese di verificazione e di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, con condanna della società appellante e del Comune alla rifusione in favore della società appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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