Rito Fornero, termine breve decorre da comunicazione PEC del testo integrale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17351 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito stabilito dalla legge n. 92/2012, il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, ai sensi dell’art. 1, sessantaduesimo comma, legge n. 92/2012, che costituisce previsione speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale dell’art. 327 cod. proc. civ. Tale comunicazione, effettuata a mezzo PEC a norma dell’art. 16 d.l. n. 179/2012, fa decorrere il termine breve solo se risulta allegato il testo integrale della sentenza, non essendo sufficiente il mero avviso del suo deposito. Il principio opera anche nel giudizio di rinvio, che rappresenta fase autonoma dell’originario processo, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato oltre il termine.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore, addetto a un impianto industriale, per non aver tempestivamente chiuso una valvola di scarico dopo l’attivazione di un allarme, con conseguente sversamento di olio e danni patrimoniali e all’immagine aziendale. Il giudice del lavoro, in esito a rito Fornero, aveva rigettato l’opposizione, e la Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio, aveva respinto il reclamo del lavoratore.

Questi ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione del principio di immutabilità della contestazione, erronea qualificazione della condotta, difetto di illiceità del fatto e mancata compensazione delle spese. La società ha resistito con controricorso, eccependo la tardività del gravame. La questione preliminare sulla tempestività ha assorbito l’esame di ogni altro motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha affrontato in via preliminare la tempestività del ricorso. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 17.04.2019 e mai notificata; la società controricorrente aveva dedotto la tardività, avendo ricevuto copia della sentenza a mezzo PEC in pari data.

Il collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, nel rito Fornero, la maggiore novità rispetto agli artt. 325 ss. cod. proc. civ. consiste nel rilievo processuale attribuito alla comunicazione di cancelleria: da essa decorre il termine di decadenza, a differenza del codice di rito che lo faceva decorrere dalla notificazione o dal termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. Costituiscono applicazioni del medesimo indirizzo le pronunce per cui il termine di sessanta giorni decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, non incidendo la modifica dell’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.

È stato ulteriormente precisato che il termine breve decorre dalla comunicazione di cancelleria a mezzo PEC, che non richiede l’apposizione della formula di notificazione prevista dalle specifiche tecniche del processo civile telematico. In tema di azione ex art. 18 legge n. 300/1970, il rito Fornero si applica a tutte le fasi e gradi del giudizio, compreso quello di rinvio; pertanto anche al ricorso avverso il provvedimento emesso nel giudizio rescissorio si applica il termine breve dalla comunicazione di cancelleria.

La Corte ha poi richiamato l’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., che impone la comunicazione del testo integrale della sentenza entro cinque giorni dalla pubblicazione, ribadita dall’art. 45, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e, per via telematica, dall’art. 16 d.l. n. 179/2012. La comunicazione a mezzo PEC fa decorrere il termine breve ove risulti allegato il testo integrale, non essendo sufficiente il mero avviso di deposito.

Nel caso concreto, il collegio ha disposto l’acquisizione dalla cancelleria della Corte d’appello della certificazione della data di comunicazione del testo integrale della sentenza al difensore del ricorrente. L’attestazione telematica ha confermato che la comunicazione era avvenuta, con dati riassuntivi, in senso positivo. Verificata la comunicazione, è risultata evidente la tardività del ricorso, notificato oltre il termine, con declaratoria di inammissibilità, assorbimento di ogni altra questione e condanna del lavoratore alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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