Costituzione cartacea dell’appellante via PEC: nullità sanabile, non improcedibilità (Cass. civ. Sez. III n. 1031 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione in appello dell’appellante che depositi copia cartacea dell’atto di citazione notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di accettazione e consegna, anziché i corrispondenti file in formato .eml o .msg, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma primo, cod. proc. civ. L’art. 347 cod. proc. civ. ricollega la sanzione dell’improcedibilità alla sola inosservanza del termine di costituzione, non anche all’inosservanza delle forme. Il vizio di forma della costituzione integra pertanto una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, che si realizza con la non contestazione dell’appellato e con la verifica della tempestività della notificazione, in sintonia con il diritto di difesa e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
I ricorrenti avevano agito in primo grado contro la banca per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di una procedura esecutiva promossa dall’istituto nei confronti di un terzo, nel cui ambito erano stati inclusi immobili di loro proprietà; la banca aveva poi rinunciato all’esecuzione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendola riconducibile all’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. e quindi proponibile solo con l’opposizione di cui all’art. 619 cod. proc. civ.
La Corte d’appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione, perché gli appellanti, costituitisi telematicamente, avevano depositato solo la scannerizzazione in formato .pdf delle ricevute PEC, senza i file .eml o .msg contenenti l’atto di citazione. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, che investe la statuizione di improcedibilità dell’appello. Il giudice territoriale aveva valorizzato l’inidoneità degli atti prodotti in modalità telematica a provare il tempo della notificazione dell’impugnazione e la conseguente impossibilità di verificare la tempestività della costituzione; da ciò la declaratoria ex art. 348, comma primo, cod. proc. civ.
Il Collegio non condivide tale lettura e richiama il principio già enunciato in più occasioni recenti, secondo cui la costituzione dell’appellante con deposito cartaceo dell’atto notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna non determina l’improcedibilità del gravame, ma integra una nullità di forma sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto. Il principio muove dall’approdo delle Sezioni Unite n. 16598/2016 sull’art. 347 cod. proc. civ., dalla premessa che la sanzione processuale è legata al solo termine di costituzione e dal generale regime di sanabilità dei vizi di nullità.
Questa interpretazione, osserva la Corte, risponde alla più ampia espansione del diritto di difesa, valorizzata dalle Sezioni Unite n. 2075/2024 e n. 2077/2024, e impone di evitare eccessi di formalismo, ossia restrizioni dell’accesso al giudice non ragionevoli e proporzionate, in linea con la dimensione sovranazionale delle garanzie e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Nel caso concreto la costituzione degli appellanti, avvenuta il giorno successivo alla notificazione dell’impugnazione, risulta tempestiva rispetto al termine applicabile; la prova della notificazione è offerta in modalità diversa da .eml o .msg, ma è presente in atti, né la parte appellata ha contestato la regolarità della costituzione. La Corte qualifica tale condotta come non contestazione del fatto di avere ricevuto la notificazione nella data indicata.
Il quarto motivo è invece inammissibile: dichiarata l’improcedibilità dell’appello, le argomentazioni ulteriori sulla domanda risarcitoria sono ininfluenti, con la conseguenza che la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnarle. La sentenza viene quindi cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per la delibazione nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.