Videosorveglianza tra comproprietari e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 2181 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione dell’art. 116 c.p.c., il sindacato di legittimità è ammesso solo ove si alleghi che il giudice, nell’apprezzare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendole un valore diverso da quello legale; ove invece si deduca un mero errore di valutazione, la censura è ammissibile solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. L’accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie, inclusa la scelta di quelle più idonee, sono attività riservate al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione. In materia di atti emulativi, la valutazione della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell’art. 833 c.c. costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, come tale non rivalutabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una proprietaria di un appartamento conveniva in giudizio la sorella, comproprietaria di parti comuni di uno stesso immobile, deducendo che quest’ultima avesse installato due videocamere di sorveglianza capaci di riprendere anche la propria abitazione, i familiari e i visitatori, in violazione della normativa sulla privacy. La ricorrente chiedeva l’accertamento della lesività dell’impianto, la rimozione delle telecamere e il risarcimento dei danni. La convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il ripristino del cancello automatico di accesso al fabbricato comune, rimasto privo di alimentazione elettrica.

Il Tribunale rigettava le domande attoree, ritenendo il sistema di videosorveglianza lecito, proporzionato e necessario, e accoglieva la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello confermava la decisione. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato, in parte, inammissibile e, in parte, infondato il primo motivo, con cui si denunciava la violazione del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 nonché dell’art. 116 c.p.c. Quanto alla dedotta violazione della disciplina sulla valutazione delle prove, la Corte ha ribadito che la doglianza è ammissibile solo nell’ipotesi in cui si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale, mentre un semplice errore di prudente apprezzamento è sindacabile solo ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Con specifico riferimento alla proporzionalità del trattamento dei dati, il motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva escluso che le videocamere inquadrassero zone diverse da quelle di proprietà della ricorrente in cassazione, circostanza ammessa dalla stessa parte, condividendo l’accertamento del primo giudice circa la natura lecita, proporzionale e necessaria del trattamento.

Il secondo motivo, concernente l’asserita violazione dell’art. 246 c.p.c. per l’escussione di testimoni parenti della controparte, è stato disatteso: la Corte d’appello, pur senza motivazione espressa, aveva implicitamente rigettato l’eccezione di inattendibilità, ritenendo corretta la valutazione delle emergenze probatorie. In ogni caso, la questione è stata giudicata priva di decisività, avendo il giudice di merito valutato anche altre risultanze istruttorie.

Il terzo motivo, incentrato sull’esclusione degli atti emulativi di cui all’art. 833 c.c. in relazione alla condanna al ripristino del cancello, è stato dichiarato inammissibile, poiché volto a ottenere una nuova valutazione di merito. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato l’art. 1102 c.c., avendo la ricorrente privato gli altri comproprietari di un servizio essenziale, compromettendo la funzionalità del cancello comune. Il quarto motivo, condizionato all’accoglimento del ricorso, è stato conseguentemente dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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