Foro del capoluogo del distretto esclusivo e non derogabile nell’azione contro i magistrati (Cass. civ. Sez. 3 n. 13531 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile del magistrato, l’art. 4 della legge n. 117/1988, come modificato dall’art. 3 della legge n. 420/1998, nell’attribuire la cognizione dell’azione risarcitoria al tribunale del capoluogo del distretto della corte d’appello da determinarsi ex art. 11 c.p.p., individua un criterio di competenza territoriale inderogabile e prevalente rispetto a quelli generali del codice di procedura civile. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 33 c.p.c., che consente la deroga alla sola competenza territoriale semplice. Ove la responsabilità sia prospettata per condotte di più magistrati addetti ad uffici di distretti diversi, devono proporsi distinte domande dinanzi ai tribunali determinati dalla legge, rimanendo esclusa anche l’applicabilità della litispendenza ex art. 39 c.p.c.. Il convenuto che eccepisca l’incompetenza per territorio in ragione di un foro inderogabile non è tenuto a indicare i fori alternativi.
Il Fatto
Il ricorrente agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del comportamento illecito di diversi magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Reggio Calabria, Catanzaro, Catania e Messina, i quali avrebbero omesso, trascurato o abusato dei poteri del proprio ufficio in relazione a denunce e istanze dallo stesso inoltrate.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda, e la Corte d’appello, nel confermare la decisione, dichiarava la propria competenza limitatamente ai magistrati in servizio nel distretto di Catanzaro, ribadendo nel merito l’insussistenza di comportamenti illeciti. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando i motivi di ricorso, ha in primo luogo confermato la correttezza della decisione della corte territoriale in ordine alla mancata discussione orale della causa in appello. In applicazione della disciplina transitoria del d.lgs. n. 149/2022, la discussione orale è prevista solo nei casi di cui agli artt. 348-bis e 350, terzo comma, c.p.c., quando l’istruttore ravvisi l’inammissibilità, la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, senza che le parti possano incidere su tale scelta organizzativa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice d’appello aveva confermato il rigetto, da parte del tribunale, dell’istanza di discussione orale della causa. Tale istanza, nel regime previgente di cui all’art. 275 c.p.c., presupponeva una duplice richiesta: una nella fase di precisazione delle conclusioni e una da riproporre al presidente dopo il deposito delle memorie di replica. Il mero richiamo a tutti i precedenti scritti difensivi non integra una rituale istanza.
In relazione alla competenza territoriale, la Corte ha ribadito il principio per cui la cognizione dell’azione risarcitoria contro i magistrati appartiene in via esclusiva al tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello determinato dalla tabella A delle disp. att. c.p.p.. Tale foro è inderogabile, con conseguente inapplicabilità dell’art. 33 c.p.c. Qualora le condotte illecite siano attribuite a magistrati di distretti diversi, devono proporsi distinte domande dinanzi ai rispettivi giudici, non operando la connessione tra le stesse, difettando l’identità della causa petendi e la “cooperazione” nella stessa vicenda.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili diverse censure, in quanto generiche, meramente congetturali o fondate su una non consentita rilettura del merito, confermando la piena validità della motivazione elaborata dalla corte territoriale e rigettando il ricorso.
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Nota della Redazione
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