Credito d’imposta da acconti sospesi nel cratere sismico e abuso del diritto (Cass. civ. Sez. V n. 11242 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legislazione emergenziale conseguente agli eventi sismici aquilani del 2009, il contribuente residente nel cratere sismico può legittimamente utilizzare in compensazione l’eccedenza di imposta derivante da acconti la cui scadenza è stata sospesa e che, per effetto di tale sospensione, non sono stati versati. Il recupero di quel credito da parte dell’Amministrazione finanziaria, fondato sull’applicazione di un provvedimento direttoriale dettato per i residenti esterni al cratere, è illegittimo. La condotta del contribuente non integra abuso del diritto, poiché difetta qualsiasi operazione negoziale e l’omesso versamento è effetto diretto della disciplina di favore giustificata dal pregiudizio subito.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a un imprenditore, titolare di un’impresa con sede in un Comune dell’aquilano ricompreso nel cratere sismico, una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’Irpef dell’anno 2011. Nella dichiarazione il contribuente aveva annotato in compensazione un’eccedenza di imposta maturata nell’anno precedente, pari a 45.682 euro, riferita ad acconti eccedenti il saldo dichiarato.
Secondo l’Ente impositore si trattava di importi mai versati, in ragione della normativa emergenziale che aveva sospeso i termini di pagamento: crediti non maturati e dunque non utilizzabili. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente; la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione, accogliendo l’impugnazione sia quanto all’utilizzabilità del credito, sia quanto all’illegittimo ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, del Dm 9.4.2009, dell’art. 1, comma 1, dell’Opcm n. 3780/09, dell’art. 25, comma 2, del Dl n. 78 del 2009 e dell’art. 22 del Tuir, per avere la CTR ritenuto legittimo il riporto dell’eccedenza da acconti non eseguiti, configurando così un preteso abuso del diritto. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello escluso la cartella di pagamento in favore dell’avviso di accertamento.
La Corte prende le mosse dalla Cass. sez. V n. 12858 del 22.4.2022, che ha ricostruito la sequenza normativa: la sospensione dei versamenti per la provincia di L’Aquila; l’individuazione del più ristretto ambito dei residenti nel cratere sismico; la ripresa dei versamenti da giugno 2010; il differimento al gennaio 2011; infine il differimento al gennaio 2012 con riduzione al 40 per cento dell’ammontare dovuto al netto dei versamenti eseguiti.
Da qui il principio: è legittimo il mancato versamento dell’acconto e il conseguente utilizzo del credito corrispondente. Il recupero operato dall’Amministrazione si fonda, per sua stessa indicazione, sull’applicazione del provvedimento direttoriale n. 42431 del 16.3.2010, che però disciplina la sospensione dei soli residenti nella provincia di L’Aquila ma all’esterno del cratere, e non si inserisce nella sequenza normativa qui rilevante.
La Corte esclude poi che ricorrano gli estremi dell’abuso del diritto, ricordando il principio delle Sezioni Unite n. 30055/2008: rilevano solo operazioni economiche con scopo elusivo predominante, che possano spiegarsi altrimenti solo con il mero risparmio di imposta. Nel caso concreto mancano del tutto operazioni negoziali e l’omesso versamento è diretta conseguenza della disciplina emergenziale. Il primo motivo è quindi infondato; il secondo resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite e con esclusione dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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