Accertamento sintetico e redditometro: l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 novellato non si applica ai redditi 2007 (Cass. civ. Sez. 5 n. 13848 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento sintetico del reddito fondato sugli incrementi patrimoniali, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, è disciplinato dal regime vigente ratione temporis. Le modifiche introdotte dall’art. 22 d.l. n. 78/2010, che hanno riscritto la disciplina dell’accertamento sintetico, e il d.m. 24/12/2012 (c.d. nuovo redditometro) si applicano esclusivamente agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, ossia a decorrere dall’anno d’imposta 2009. Per gli anni d’imposta precedenti, la presunzione di spesa sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno e nei quattro precedenti deve essere applicata nel testo antecedente la novella. Ne consegue che, per tali annualità, l’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale preventivo non è previsto, non potendo essere desunto né dall’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel suo nuovo testo, né dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, limitato agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche.
Il Fatto
All’epoca del presente giudizio, si procedeva nei confronti del contribuente per l’anno d’imposta 2007, al quale era stato notificato un avviso di accertamento con cui si determinava sinteticamente un maggior reddito IRPEF, sulla base di rilevanti movimentazioni finanziarie e di investimenti ritenuti non giustificati. L’Ufficio, in particolare, aveva qualificato dette operazioni come incrementi patrimoniali ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva integralmente annullato l’avviso, ritenendo che i versamenti e i rimborsi relativi alle società partecipate dal contribuente non fossero necessariamente proporzionali alle quote di partecipazione e che, comunque, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo inficiasse la legittimità dell’accertamento, desumendo tale obbligo dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo novellato. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, inerente la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 22 d.l. n. 78/2010. Il giudice di legittimità ha chiarito che la nuova disciplina, che prevede l’integrale riferibilità delle spese all’anno in cui sono state effettuate, opera solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto (31/5/2010). In applicazione di tale disposizione transitoria, la nuova versione dell’art. 38 trova applicazione solo a partire dall’anno d’imposta 2009, essendo irrilevante il momento in cui la dichiarazione è stata presentata.
La Corte ha altresì ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso. Pur essendo formalmente rubricato come violazione di legge, il motivo mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, demandando alla Corte un non consentito terzo grado di giudizio di merito. In particolare, l’Agenzia non aveva spiegato sulla base di quali elementi fosse carente il presupposto logico della riferibilità al contribuente delle movimentazioni bancarie e degli incrementi patrimoniali, che legittima l’operatività delle presunzioni legali di cui agli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 600/1973.
Infine, è stato accolto il terzo motivo di ricorso, con cui si contestava la sussistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti relativi all’anno 2007. La Corte ha ribadito che, al di fuori dei tributi armonizzati, non era configurabile un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, che è stato introdotto solo con l’art. 6-bis della legge n. 212/2000, ad opera del d.lgs. n. 219/2023. Con specifico riferimento al redditometro, l’obbligo di contraddittorio di cui all’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600/1973, come novellato, è applicabile solo agli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009 e successivi.
In conclusione, la Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.