Concessioni demaniali marittime: legittima la “gara-ponte” e la royalty sul fatturato (TAR Lazio n. 9741 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina statale di cui all’art. 4 della legge n. 118/2022, come novellato dal d.l. n. 131/2024, è di immediata applicazione alle nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime. L’ente concedente può, tuttavia, indire una procedura selettiva “ponte” di durata inferiore a quella minima legale quando, in assenza di concessioni in essere da prorogare ope legis, la gara sia strumentale a garantire la continuità dei servizi e l’ordinata programmazione delle procedure definitive. È legittima la clausura del bando che preveda, in aggiunta al canone, un’offerta a titolo di royalty sul fatturato del concessionario, quale criterio di valorizzazione del bene demaniale in favore dell’erario. Le clausole che incidono sugli elementi essenziali della concessione, come durata e corrispettivo, sono immediatamente impugnabili.

Il Fatto

Una società, già concessionaria di beni demaniali marittimi, ha impugnato l’avviso pubblico con cui Roma Capitale aveva indetto una procedura per l’affidamento di trentuno concessioni del litorale per finalità turistiche e ricreative, per la durata di un anno, con facoltà di riassegnazione per un massimo di due ulteriori annualità. La ricorrente ha contestato la scelta dell’ente di avviare una gara “ponte”, anziché applicare integralmente la disciplina statale, lamentando in particolare l’illegittima previsione di una royalty sul fatturato e la durata ridotta dei titoli.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando che le censure riguardanti la durata e il corrispettivo della concessione investono gli essentialia negotii del rapporto. Tale lesione è attuale e preesiste all’esito della gara, rendendo ammissibile l’impugnazione immediata della lex specialis, a prescindere dall’esito della partecipazione.

Nel merito, la Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento, osservando che il legislatore statale ha esercitato la propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza dettando una disciplina speciale e cogente per l’affidamento delle concessioni. La norma, di immediata applicazione, non richiede atti attuativi.

Il Collegio ha, tuttavia, ritenuto non irragionevole la scelta di Roma Capitale di indire una gara “ponte” a causa della peculiarità del litorale romano, dove non vi sono concessioni in essere che possano beneficiare della proroga legale. In tale contesto, la procedura di durata ridotta assicura la continuità dei servizi e l’ordinata programmazione delle gare definitive, senza che possa invocarsi la mancata adozione del PUA, la cui assenza non può giustificare il differimento sine die dell’attuazione della disciplina statale.

Quanto alla royalty, il TAR ha escluso profili di illegittimità, valorizzando il principio per cui la valorizzazione del bene demaniale costituisce criterio immanente alla gestione. La clausola, ancorché atipica, non è irragionevole, poiché consente di adattare la remunerazione all’effettivo andamento dell’attività, in coerenza con la natura temporanea della procedura. L’offerta risulta pertanto determinabile per relationem.

Le restanti censure, dichiarate inammissibili in quanto relative a clausole non immediatamente escludenti, sono state comunque valutate infondate nel merito, con specifico riguardo alla determinatezza dei beni, ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e ai vincoli di partecipazione. Il ricorso è stato, pertanto, in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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