Credito antistatario del difensore ed esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 1153 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore con procura della parte vittoriosa, titolare del credito per spese processuali distratte ai sensi dell’art. 93 c.p.c., è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Fra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente vittorioso e procuratore. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali, il ricorso è fondato; l’amministrazione inadempiente va condannata a eseguire il giudicato, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e con astreintes commisurate agli interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore titolare di credito antistatario, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 10 settembre 2024 che condannava il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nonostante la notifica effettuata l’11 settembre 2024, il titolo era rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, era maturato il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 21 gennaio 2025, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica. Il difensore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato.

La questione centrale riguarda la legittimazione del difensore distrattario. Il Tribunale richiama l’art. 93 c.p.c. e afferma che, per effetto della distrazione delle spese in favore del difensore con procura, si instaura fra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Nei limiti della somma liquidata dal giudice, tale rapporto si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.

Da ciò deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa. Il Collegio sostiene questa conclusione con una serie di precedenti, tra cui Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010, oltre a pronunce di merito amministrativo.

Nel merito, l’amministrazione va condannata a dare completa esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel dirigente indicato, per gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice.

Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio la accoglie ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la penalità decorre dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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