Silenzio-inadempimento escluso se la comunicazione vale come arresto procedimentale (TAR Lazio n. 699 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., l’accoglimento presuppone la sussistenza di un obbligo di provvedere a carico dell’amministrazione e la perdurante condotta inerte della stessa alla scadenza del termine. Ove l’amministrazione abbia comunicato l’esistenza di rilevantissime criticità rispetto alla positiva conclusione del procedimento, senza prospettarne una prossima definizione, la comunicazione — pur priva di formale qualificazione provvedimentale — integra un arresto procedimentale sine die con valenza di reiezione dell’istanza. Ne deriva l’esclusione del silenzio-inadempimento e l’onere del privato di impugnare tempestivamente l’atto con l’azione di annullamento, trattandosi di determinazione direttamente lesiva dell’interesse legittimo pretensivo.
Il Fatto
La società ricorrente, produttore indipendente nel settore cinematografico e audiovisivo, aveva presentato le richieste definitive ex art. 17 del d.m. 4 febbraio 2021 per il riconoscimento del credito d’imposta relativo a tre opere, dopo che il Ministero della cultura aveva già riconosciuto l’eleggibilità culturale delle stesse e la misura del credito teorico spettante. Decorso il termine di sessanta giorni previsto dal comma 5 della medesima disposizione, l’Amministrazione non aveva comunicato l’importo definitivo.
Dopo un invito a concludere il procedimento, una domanda di accesso agli atti, una diffida ex art. 2 della legge n. 241/1990 e le interlocuzioni successive, il Ministero aveva rappresentato l’esistenza di criticità legate a indagini penali pendenti nei confronti di due società fornitrici coinvolte nella realizzazione delle opere. La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere, con nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato il primo presupposto dell’azione, ravvisando l’obbligo di provvedere in capo al Ministero. Il sistema delineato dal d.m. del 2021 configura un’ipotesi di obbligo tipizzato: alla presentazione dell’istanza da parte del privato, titolare di una posizione qualificata e differenziata, corrisponde il potere-dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa nel termine di sessanta giorni.
Difetta invece il secondo presupposto, ossia la perdurante condotta inerte. Secondo il Collegio, la comunicazione con cui si rappresentano rilevantissime criticità rispetto alla positiva conclusione dei procedimenti, senza prospettare una prossima definizione, determina un arresto procedimentale sine die. Pur in assenza di una formale qualificazione in termini di provvedimento conclusivo, essa assume la portata di reiezione dell’istanza di riconoscimento del credito d’imposta.
A sostegno di tale qualificazione il Collegio valorizza la particolare consistenza delle criticità rilevate, connesse allo svolgimento di indagini penali per presunte irregolarità legate ai crediti d’imposta del settore cinematografico — tra cui l’emissione di fatture per operazioni inesistenti — nei confronti di due società coinvolte come fornitori nella realizzazione delle opere.
Ne consegue che l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non è rimasto inadempiuto, ma la comunicazione, in quanto direttamente lesiva dell’interesse legittimo pretensivo della società istante, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata con l’azione di annullamento, ciò che non è avvenuto. Il Collegio esclude che dal ricorso introduttivo emerga una domanda demolitoria avverso la nota: era stata proposta unicamente l’azione di accertamento del silenzio e di condanna a provvedere. L’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale viene quindi riqualificata: l’arresto procedimentale determina l’infondatezza del ricorso, non la sua inammissibilità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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