Credito verso Comune in liquidazione ATO spetta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1110 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, a prescindere dalla fondatezza della domanda e dalla prospettazione delle parti. La controversia con cui il gestore di un servizio pubblico lamenta che il Comune, nel deliberare l’approvazione del conteggio estintivo per la liquidazione della società d’Ambito, non abbia tenuto conto del suo diritto di credito oggetto di contenzioso pendente investe una posizione di diritto soggettivo. In tale materia l’Amministrazione non dispone di poteri discrezionali, ma di soli poteri vincolati di accertamento. Appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, nelle quali si controverte dell’adempimento e del riconoscimento di crediti per prestazioni eseguite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva gestito, in regime di proroga, il servizio dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2006, 2007 e 2008 in favore della società d’Ambito. Per l’anno 2008 aveva chiesto l’adeguamento del corrispettivo e, non ottenuto il pagamento, aveva conseguito un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Lipari. All’opposizione era seguita una sentenza a lei sfavorevole, impugnata davanti alla Corte d’Appello con giudizio pendente.

Nel novembre 2023 l’assemblea della società d’Ambito approvava il piano economico di riparto per l’estinzione e la chiusura della società. Il liquidatore aveva segnalato il contenzioso pendente e la possibilità di trasferirlo al Comune capofila mediante delibera assembleare. Il sindaco proponeva alla Giunta l’approvazione del conteggio estintivo, pari a un totale a carico del Comune, e la Giunta approvava in dicembre senza alcuna previsione sulla presa in carico del contenzioso. La ricorrente impugnava la delibera, temendo di perdere la possibilità di recuperare il credito a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e ha posto la causa in decisione su richiesta del difensore presente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Tribunale richiama la regola secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda, a prescindere dal vaglio della sua fondatezza. Rileva il petitum sostanziale, identificato non solo in funzione della pronuncia richiesta, ma soprattutto della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta e del rapporto giuridico sottostante.

Nel caso concreto la ricorrente lamenta che il Comune, nel deliberare l’approvazione del conteggio estintivo e la chiusura della società d’Ambito, non abbia considerato il proprio diritto di credito. Dinanzi a tale pretesa l’Amministrazione non dispone di poteri discrezionali, ma di soli poteri vincolati di accertamento. La posizione giuridica dedotta è quindi di diritto soggettivo: si tratta di un credito per prestazioni eseguite in favore della società d’Ambito, che il Comune avrebbe dovuto riconoscere assumendosene l’obbligazione.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui le controversie che insorgono nella fase successiva alla stipulazione del contratto di appalto pubblico e concernono l’adempimento rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. un., ord. 31 luglio 2018, n. 20347). Poiché la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto, essa è devoluta al giudice ordinario, davanti al quale la ricorrente potrà riassumere il giudizio entro i termini e con gli effetti dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Nulla è disposto sulle spese per la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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