Cambio corso di laurea e rinnovo permesso soggiorno per studio (TAR Piemonte n. 1035 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è illegittimo quando si fondi esclusivamente sulla rinuncia al corso di laurea per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale, senza considerare l’iscrizione a un diverso corso di studi. L’art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 sancisce la rinnovabilità del titolo anche per la prosecuzione degli studi con iscrizione a un corso diverso da quello originario, previa autorizzazione dell’istituzione. Ne deriva la fungibilità tra i diversi corsi di studio, che consente allo studente straniero di cambiare indirizzo una volta giunto in Italia, permanendo la serietà delle ragioni di trattenimento sul territorio. L’Amministrazione non può quindi omettere il soccorso istruttorio e valorizzare la mancata produzione dell’autorizzazione dell’Ateneo di provenienza come elemento automaticamente ostativo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio, ha presentato istanza di rinnovo dopo essersi iscritto a un nuovo corso di laurea presso un diverso Ateneo, avendo nel frattempo rinunciato formalmente al corso per il quale era stato autorizzato all’ingresso in Italia.

La Questura ha respinto l’istanza proprio in ragione di quella rinuncia, senza considerare la nuova iscrizione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, ottenendo in sede cautelare la sospensione degli effetti dell’atto ai fini del riesame. L’Amministrazione non ha ottemperato all’ordine di riesame, così la causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla violazione di legge e sull’eccesso di potere. Il nodo è se la rinuncia al corso di studi originario possa da sola giustificare il diniego di rinnovo, quando lo straniero si sia iscritto a un percorso diverso.

La risposta è negativa. L’art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente la rinnovabilità del permesso per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione a un corso diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell’istituzione.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui la legittima permanenza dello straniero non implica la necessaria identità tra il corso di studio considerato al tempo del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso. La fungibilità tra i diversi corsi di studio è confermata dalla stessa disposizione, come osservato dal TAR Lombardia, Milano, sent. n. 1484/2018 e dal TAR Veneto, sent. n. 228/2019. Può accadere che la formazione acquisita resti coerente con il nuovo indirizzo, permanendo la serietà delle ragioni di trattenimento.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha fondato il diniego esclusivamente sulla rinuncia formalizzata, senza valutare l’iscrizione del ricorrente a un diverso corso di laurea presso altro Ateneo, circostanza peraltro già dedotta in sede procedimentale. Non vale a sorreggere il diniego la mancata produzione dell’autorizzazione dell’Ateneo di provenienza al cambio di facoltà: la Questura non ha attivato il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 l. n. 241/1990, espressione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/1990. Dagli atti risulta che i due Atenei hanno curato la cessazione del corso originario e la nuova iscrizione senza sollevare obiezioni.

Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento annullato, fatto salvo il riesercizio del potere nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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