Efficacia ultra partes del giudicato di annullamento in materia concorsuale (TAR Sicilia n. 420 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento opera di regola inter partes, secondo il rinvio all’art. 2909 cod. civ., ma spiega efficacia ultra partes quando l’atto annullato abbia contenuto inscindibile, in ragione del legame indivisibile tra le posizioni dei destinatari. L’annullamento d’ufficio dei decreti di nomina della commissione esaminatrice di un concorso pubblico, con effetto caducante sugli atti di procedura compiuti, incide in modo indifferenziato su tutti i partecipanti: la sentenza che lo caduca estende i propri effetti anche a chi non lo aveva impugnato. Il divieto di estensione del giudicato in materia di personale previsto dall’art. 1, comma 132, legge n. 311/2004 e dall’art. 41, comma 6, d.l. n. 207/2008 limita il potere discrezionale dell’amministrazione, non gli effetti naturali del giudicato di annullamento. La pretesa di graduare esclusivamente i ricorrenti è infondata; è invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di graduazione degli idonei, già soddisfatta dall’approvazione dell’intera graduatoria.
Il Fatto
I ricorrenti, candidati che avevano superato la prova scritta di un concorso pubblico bandito da una Regione per l’assunzione di agenti del Corpo Forestale, avevano ottenuto l’annullamento giurisdizionale del decreto con cui l’amministrazione aveva ritirato in autotutela i decreti di nomina della commissione esaminatrice. Con quel provvedimento era stato travolto, per invalidità derivata, l’operato della commissione nelle fasi già celebrate.
Dopo la sentenza di annullamento, i ricorrenti hanno diffidato l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato, chiedendo la graduazione di tutti gli idonei con punteggio pari o superiore a 21 e, insieme, che gli effetti della sentenza fossero limitati ai soli ricorrenti, con esclusione dei candidati che non avevano impugnato il decreto di ritiro. Le note di diffida sono rimaste senza esito. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità per elusione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità, perché il ricorso è in parte divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto infondato. La questione centrale è l’estensione soggettiva del giudicato di annullamento nel rito di ottemperanza.
Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2019, il Tribunale ricorda che il giudicato amministrativo opera di regola inter partes, salvo che l’inscindibilità degli effetti dell’atto o del vizio dedotto ne imponga l’estensione ultra partes. Tra le ipotesi eccezionali rileva l’annullamento di un atto plurimo scindibile accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari, come il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale.
Nel caso concreto, il decreto di ritiro in autotutela dei decreti di nomina della commissione incideva in modo indifferenziato e trasversale su tutti i partecipanti alla procedura, non solo su quanti avevano ricorso. La sentenza di annullamento, di contenuto obiettivamente inscindibile, non poteva quindi che estendere i propri effetti nei confronti di tutti, in una situazione assimilabile all’annullamento del decreto di scioglimento di un consiglio comunale. Anche il vizio dedotto nel giudizio di cognizione, relativo alla violazione dell’art. 6-bis legge n. 241/1990 nella valutazione di illegittimità della designazione del presidente della commissione, ha carattere inscindibile, perché attiene alla regolare costituzione dell’organo esaminatore.
Non è invocabile in senso contrario il divieto di estendere decisioni giurisdizionali in materia di personale. Le norme richiamate limitano il potere discrezionale dell’amministrazione di estendere effetti favorevoli a dipendenti estranei al giudizio, mentre qui si discute solo degli effetti naturali che il giudicato di annullamento produce per forza propria.
Quanto alla domanda di graduare gli idonei non in posizione utile, essa è ormai soddisfatta dall’approvazione dell’intera graduatoria con l’elenco finale di tutti i candidati risultati idonei alla prova scritta: per questa parte il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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