Credito d’imposta aree svantaggiate: decadenza e termine di recupero (Cass. civ. Sez. V n. 785 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la causa di decadenza dal contributo è tassativamente individuata dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 e consiste nella mancata messa in funzione dei beni nel secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Non integra invece decadenza la violazione dell’impegno, eventualmente assunto in istanza, di completare i lavori entro una certa data. Ne consegue che il credito d’imposta utilizzato in compensazione deve qualificarsi inesistente solo se ricorrono congiuntamente i requisiti indicati dalle Sezioni Unite n. 34419 e n. 34452 del 2023, con applicazione del termine di otto anni di cui all’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008; diversamente opera il termine ordinario quadriennale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di recupero del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000, utilizzato in compensazione negli anni 2005, 2006 e 2007, irrogando le relative sanzioni amministrative.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso; la decisione era confermata in appello. La Commissione Tributaria Regionale riteneva l’atto di recupero tempestivo, entro il termine di otto anni, e il credito inesistente per mancata realizzazione dell’investimento nel termine del 31 dicembre 2006. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il profilo prioritario del secondo motivo, relativo alla dedotta decadenza dell’Ufficio dall’esercizio della potestà accertativa. La questione è ricondotta al principio delle Sezioni Unite n. 34419 e n. 34452 del 2023: il termine di otto anni dell’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008 si applica quando il credito utilizzato è inesistente, evenienza che ricorre solo se il credito è frutto di artificiosa rappresentazione, è carente dei presupposti costitutivi o, pur sorto, è già estinto al momento dell’utilizzo, e se tale inesistenza non è riscontrabile con i controlli formali. In difetto opera il termine ordinario.
Il collegio richiama poi la disciplina delle agevolazioni: l’art. 62, comma 1, della legge n. 289 del 2002 regola tempi e quote di utilizzo del contributo con riguardo all’anno di presentazione dell’istanza, prevedendo la decadenza per il mancato rispetto di quei limiti. L’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 subordina invece il mantenimento dell’agevolazione alla messa in funzione dei beni nel biennio d’imposta successivo all’acquisizione o ultimazione.
La Commissione regionale, secondo la Corte, ha sovrapposto le due prescrizioni, affermando l’inesistenza del credito per il solo fatto della mancata realizzazione dell’investimento entro il dicembre 2006. Ma la decadenza discende unicamente dalla norma dell’art. 8, che non contempla la violazione di un siffatto impegno, bensì l’obbligo di adibire materialmente il bene alla funzione produttiva entro due anni dalla sua disponibilità.
Poiché dallo stesso controricorso dell’Ufficio risulta che la costruzione del capannone fu completata nel 2007, il credito, al momento dell’utilizzo negli anni contestati, non poteva dirsi inesistente: ne derivano conseguenze sul termine di emissione dell’atto di recupero. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese; le ulteriori censure restano assorbite.
Nota della Redazione
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