Esenzione IMU subordinata alla coesistenza di dimora abituale e residenza anagrafica (Cass. civ. Sez. 5 n. 15693 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, ai fini del riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, anche a seguito dell’intervento correttivo della Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 2022, richiede la ricorrenza di un duplice requisito: è necessario che il possessore dimori abitualmente nell’immobile e che vi risieda anagraficamente. Il beneficio non può essere riconosciuto sulla base della sola dimora abituale, quale presupposto disgiunto dalla residenza anagrafica, e può essere fruito solo a decorrere dalla data in cui il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell’unità immobiliare in cui dimora. Le deduzioni contrarie formulate per la prima volta in sede di legittimità sono inammissibili se avrebbero dovuto essere proposte con ricorso incidentale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di rettifica IMU per l’anno 2017, relativo ad alcune unità immobiliari di sua proprietà, sostenendo che una di esse, con il box pertinenziale, costituisse la propria abitazione principale e fosse pertanto esente da imposta. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il gravame, ritenendo provata la dimora abituale nell’immobile sulla base della documentazione prodotta e affermando che il requisito dell’abitazione principale non è indissolubilmente legato alla residenza anagrafica.
Il Comune di Napoli proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, che esige la coesistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, e sostenendo che il contribuente aveva mantenuto la residenza anagrafica presso altra unità immobiliare fino al luglio 2019.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha precisato che la disposizione normativa, nel testo risultante anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 2022, individua l’abitazione principale nell’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’intervento del giudice delle leggi, eliminando il riferimento al nucleo familiare, non ha attenuato il carattere cumulativo dei due presupposti, che devono coesistere per il riconoscimento dell’esenzione.
La Corte ha quindi ribadito il principio, già affermato da Cass. n. 33826 del 23.12.2025, secondo cui il proprietario che dimora abitualmente in un immobile senza avervi la residenza anagrafica non può beneficiare dell’agevolazione, la quale spetta solo dal momento del trasferimento della residenza medesima. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere decisiva la sola dimostrazione della dimora abituale, pur risultando che il contribuente aveva trasferito la propria residenza anagrafica nell’immobile solo a far tempo dal 2018, in epoca successiva all’annualità d’imposta contestata.
Quanto alle deduzioni del controricorrente, il quale aveva sostenuto in sede di legittimità di essere residente sin dalla nascita nell’unità immobiliare di Via Bausan, la Corte le ha giudicate inammissibili: si trattava di allegazioni nuove e in contrasto con quanto dichiarato nel giudizio di merito, che avrebbero dovuto essere formulate mediante ricorso incidentale avverso la pronunzia, le cui statuizioni erano fondate proprio sulla prevalenza della dimora abituale sulla residenza anagrafica.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente, condannandolo alle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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