La riassunzione dopo cassazione non vincola il giudice di rinvio alla sola verifica dell’integrità del sigillo per escludere il pregiudizio al controllo (Cass. civ. Sez. 5 n. 9503 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni nuova domanda, eccezione o conclusione, salvo che siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione. Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte, ma, qualora la cassazione sia intervenuta per violazione di legge, conserva il potere di valutare ex novo i fatti acquisiti. La distinzione tra violazioni formali e violazioni meramente formali, ai fini dell’esimente di cui all’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997, deve essere operata alla stregua dell’idoneità ex ante della condotta a recare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, previo inquadramento della condotta nel paradigma normativo di riferimento. Il giudice di rinvio che fondi la propria decisione esclusivamente sulla verifica ex post dell’integrità del sigillo, senza considerare l’incidenza della dichiarazione infedele sull’analisi dei rischi, non si uniforma al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Il Fatto
A seguito di un’operazione di transito comunitario esterno (T1), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli contestava alla società contribuente la violazione dell’art. 306 TULD, irrogando la sanzione per mancata corrispondenza tra la qualità e la tipologia della merce spedita e quella indicata nella bolletta di cauzione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria lo accoglieva, ritenendo la difformità un mero errore di trascrizione non incidente sulla corretta corresponsione dei diritti doganali.
La Corte di cassazione, con sentenza del 2019, accoglieva il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio la decisione. Il giudice del rinvio, tuttavia, accoglieva nuovamente il ricorso della contribuente, ritenendo che l’errore di identificazione “cartolare” della merce non avesse cagionato danno all’erario né pregiudizio al controllo, attesa l’integrità del sigillo di piombo d’origine. L’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza con tre motivi di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso e l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti deve essere valutato in relazione al contenuto dei singoli motivi, non del ricorso considerato nel suo complesso.
Ha altresì escluso che l’abrogazione del TULD ad opera del d.lgs. n. 141/2024 abbia determinato una abolitio criminis dell’illecito contestato: l’effetto abrogativo decorre dall’entrata in vigore del nuovo decreto e, in ogni caso, la condotta rientra nell’alveo del contrabbando per dichiarazione infedele di cui all’art. 79 dell’Allegato I del decreto, con trattamento sanzionatorio obiettivamente meno favorevole.
Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo, relativo alla motivazione apparente, ritenendo la motivazione della CTR comprensibile e superiore al “minimo costituzionale”. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminati, incentrati sulla violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997. I giudici di legittimità hanno rammentato la tripartizione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali, precisando che la valutazione circa l’idoneità della condotta a pregiudicare l’azione di controllo deve essere effettuata con giudizio ex ante, in astratto, ponendo in relazione il bene giuridico tutelato con la fattispecie concreta.
Il giudice di rinvio, invece, si era limitato a constatare l’integrità del sigillo, operando una valutazione ex post, senza considerare l’incidenza dell’erronea indicazione contenuta nel documento T1 sull’analisi dei rischi e sulla conseguente decisione degli uffici doganali di sottoporre la merce a controllo, con quali modalità e profondità. La Corte ha cassato la sentenza, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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