Credito d’imposta cinema non indicato nel quadro RU: decadenza dal beneficio (Cass. civ. Sez. V n. 9693 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di credito d’imposta per incentivi al settore cinematografico, l’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, legge n. 244/2007 e l’art. 4, comma 3, d.m. 21 gennaio 2010 impongono, a pena di decadenza, l’indicazione del credito sia nella dichiarazione relativa al periodo di riconoscimento, sia in quella relativa al periodo di utilizzo. La relativa manifestazione di volontà contenuta nel quadro RU ha natura negoziale e non di scienza; è pertanto irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che il vizio fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 1427 e ss. cod. civ. La dichiarazione integrativa presentata oltre il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo non sana la decadenza, restando irrilevante la modifica dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 introdotta dal d.l. n. 193/2016, applicabile solo per il futuro.

Il Fatto

La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui, per l’anno di imposta 2010, l’Ufficio recuperava maggiori imposte contestando la compensazione di un credito d’imposta di importo superiore a quello spettante e l’omessa esposizione, nella sezione XIX della dichiarazione, di un credito per incentivi al cinema.

La società contestava il solo secondo rilievo. La C.t.p. accoglieva il ricorso e annullava l’intera cartella; la C.t.r., accogliendo l’appello dell’Ufficio, rilevava l’ultrapetizione e, nel merito, la decadenza dal beneficio per mancata indicazione del credito nel quadro RU e per la tardività della dichiarazione integrativa. La società ricorreva in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi primo, secondo e quarto, che denunciano la mancata applicazione del d.l. n. 193/2016, che ha modificato l’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, e li ritiene infondati. La norma invocata consente al contribuente di far valere in sede di accertamento o di giudizio gli errori incidenti sull’obbligazione tributaria, ma non supera il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13378 del 2016: la generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze.

Il credito in questione trae origine da un beneficio accordato a fronte di precise scelte politiche di incentivazione del settore cinematografico. L’indicazione nel quadro RU costituisce atto negoziale e non di scienza, perché è volta a modificare la base imponibile mediante rettifica in aumento e a inserirvi il credito. Il contribuente può scegliere se usufruirne o no, ma per farlo deve esprimere la propria volontà compilando il modulo predisposto dall’Amministrazione. Le manifestazioni di volontà negoziali sono irretrattabili anche in caso di errore, salvo che il contribuente ne dimostri l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione, secondo la disciplina generale dei vizi del consenso.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, sebbene le dichiarazioni dei redditi siano di norma dichiarazioni di scienza e possano essere emendate in presenza di errori sfavorevoli al contribuente, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale a una precisa manifestazione di volontà da compiersi nella dichiarazione, questa assume valore di atto negoziale irretrattabile. Ne deriva che la mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo in cui è concesso non è una decadenza meramente formale e ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell’imposta.

Quanto alla dichiarazione integrativa, il termine per la relativa presentazione coincide con quello della dichiarazione del periodo d’imposta successivo; nella specie essa intervenne quando il ruolo era già formato ed esecutivo. La modifica normativa del d.l. n. 193/2016, che ha unificato i termini delle dichiarazioni integrative e richiamato il termine di accertamento dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, è innovativa e opera solo per il futuro. Irrilevante è altresì il chiarimento della circolare n. 17/E del 2009, poiché la rettifica sopraggiunse oltre il termine utile.

Il terzo motivo, che denuncia l’omesso esame della insussistenza della decadenza, è inammissibile: non coglie la ratio decidendi, poiché la C.t.r. non ha affermato che la decadenza fosse stata comunicata dall’Ufficio, e la ricorrente si duole in realtà di una valutazione in diritto. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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