Ottemperanza del giudicato del giudice ordinario e Carta docente (TAR Sicilia n. 184 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è titolo esecutivo che può trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è ammissibile quando il passaggio in giudicato sia attestato dal competente ufficio giudiziario e sia decorso, dalla notificazione del titolo, il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato è tenuta a eseguirlo nel termine fissato dal giudice. In caso di inottemperanza perdurante, il giudice amministrativo nomina sin d’ora un Commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. La sopravvenuta esecuzione di un capo della sentenza determina, per quella sola parte, la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, era parte di un giudizio civile davanti al giudice ordinario per il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti e della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. Con la sentenza ottemperanda il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti per l’anno scolastico 2019/2020, condannando l’Amministrazione al pagamento di € 1.495,04 oltre interessi, e ha dichiarato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando al pagamento di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Notificata la sentenza e decorso inutilmente il termine dilatorio, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione delle statuizioni e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma. Nel corso del giudizio la difesa ha dato atto dell’intervenuto pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per l’anno scolastico 2019/2020, insistendo per l’ottemperanza limitatamente alla Carta elettronica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha ritenuto il ricorso ammissibile sotto due profili: l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale in data 9 settembre 2025, e l’avvenuta notificazione della sentenza all’Amministrazione in data 20 gennaio 2025, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La questione giuridica centrale attiene dunque alla verifica dell’inadempimento e alle modalità di esecuzione del comando giudiziale.
Sul punto il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza mediante l’accredito o l’assegnazione sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo complessivo di € 2.500,00, oltre accessori di legge, per gli anni scolastici indicati.
Alla luce dell’intervenuto pagamento, nel corso del giudizio, della Retribuzione Professionale Docenti per l’anno scolastico 2019/2020, il Collegio ha invece dichiarato, limitatamente a tale capo, l’intervenuta cessazione della materia del contendere. L’adempimento residuo dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di subdelega, che dovrà attivarsi, su istanza del ricorrente, nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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