Le controversie sul quantum del payback per dispositivi medici spettano al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13603 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce un’attività di natura meramente ricognitiva, riepilogativa e priva di qualsivoglia margine di discrezionalità quella posta in essere dalla Regione ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 per l’attuazione del meccanismo del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La Regione, infatti, si limita a porre a carico delle singole aziende fornitrici il superamento del tetto di spesa già certificato con decreto ministeriale, applicando matematicamente percentuali e fatturati determinati a monte. Ne consegue che l’atto regionale non è espressione di potere autoritativo e che la situazione giuridica del fornitore, che rivendica il diritto a non pagare o a pagare una somma minore, è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Toscana il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, con cui era stato approvato l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e determinata la somma dovuta a titolo di payback.
La società, dichiarato il difetto di competenza territoriale del TAR Toscana, ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Lazio, deducendo sia l’illegittimità costituzionale del meccanismo del payback, sia l’illegittimità dei provvedimenti applicativi per violazione delle linee guida ministeriali, eccesso di potere e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato le censure di illegittimità costituzionale del meccanismo del payback, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento. Le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di superamento: l’alea connessa alla fornitura di dispositivi medici era quindi un rischio prevedibile, cui gli operatori avrebbero dovuto conformare la propria azione contrattuale anche considerando la misura del tetto nazionale, nota e successivamente confermata come parametro per il tetto regionale.
Quanto alle censure relative alla determinazione del quantum, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 attribuisce alle Regioni un ruolo meramente esecutivo: esse devono verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano e imporre il pagamento della quota, senza alcun margine di discrezionalità tecnica o amministrativa.
L’attività regionale si risolve in un accertamento tecnico-contabile dei presupposti del quantum debeatur, basato sui dati di fatturato validati dagli enti del S.S.R. e sul superamento del tetto già certificato con decreto ministeriale. L’atto impugnato, ancorché formalmente qualificato come provvedimento, non implica una spendita di potere autoritativo: si instaura così tra l’Amministrazione e il fornitore un rapporto obbligatorio, nel quale la posizione dell’impresa è di diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo dovuto.
Sulla base del criterio del petitum sostanziale, la controversia sulla corretta quantificazione del payback, collocandosi “a valle” di ogni valutazione autoritativa e in un contesto di rapporto paritario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione limitatamente alle censure sul quantum, ammettendo la riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. entro il termine perentorio di tre mesi.Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
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