Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 3822 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio dispositivo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. A fronte di tale dichiarazione il giudice è tenuto alla doverosa e obbligata presa d’atto, non disponendo né del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel medesimo giudizio aveva inoltre proposto domanda di accesso ai documenti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a..

Nel corso del giudizio, in data 24 dicembre 2025, è stata depositata al fascicolo di causa una dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La questione sottoposta al Collegio è dunque se tale dichiarazione imponga al giudice la definizione del giudizio in conformità, senza margini di valutazione autonoma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere dispositivo che informa il processo amministrativo. Su questa base riconosce che la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione produce un effetto vincolato: provoca la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice.

Il Tribunale esclude che il giudice possa procedere autonomamente. Egli non ha il potere di agire d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Di conseguenza è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo consolidato, richiamato dal Collegio con ampi riferimenti. Vengono citati, tra gli altri, Consiglio di Stato n. 120 del 2023, n. 7816 del 2022, n. 4031 del 2022, n. 1781 del 2022 e n. 968 del 2022. Da tali precedenti si trae il principio che la sopravvenuta carenza di interesse preclude la prosecuzione del giudizio.

Il Collegio chiarisce la ragione sostanziale della regola: non viene in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo, volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che possa giustificare la prosecuzione del processo. Il difetto di interesse assume così valore assorbente rispetto al merito della domanda.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata dalle controparti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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