Credito ipotecario e indennità di esproprio: azione verso l’autorità espropriante (Cass. civ. Sez. I n. 1181 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell’atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene ablato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità di espropriazione: è quanto dispone l’art. 34, secondo comma, d.P.R. n. 327/2001. Ne deriva che il creditore ipotecario, il quale può far valere il privilegio nascente dall’ipoteca soltanto sulle somme corrisposte o ancora da corrispondere all’originario debitore, non può ottenere alcuna condanna in proprio favore nei confronti dell’espropriante, né procedere in executivis contro di lui. Il soggetto tenuto al pagamento dell’indennizzo, per gli artt. 26 e 27 d.P.R. n. 327/2001, non è infatti l’autorità espropriante, ma il promotore dell’espropriazione, salvo che l’autorità cumuli le due qualifiche. Sul piano processuale, il motivo che introduce per la prima volta in cassazione la questione del riparto dell’onere della prova non dedotta in appello è inammissibile.

Il Fatto

Una società agricola, divenuta cessionaria di un credito ipotecario gravante su terreni espropriati per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità, conveniva davanti al tribunale la Prefettura competente per ottenere il pagamento dell’indennità di espropriazione. L’indennità era stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti dal consorzio promotore, in nome e per conto della società affidataria dei lavori, ma era stata poi riscossa da un terzo acquirente di un fondo confinante in forza di un provvedimento di svincolo che la ricorrente assumeva illegittimo.

Il tribunale rigettava la domanda e la decisione era confermata in appello, sul duplice rilievo dell’impossibilità di condannare l’espropriante e della mancata prova del pregiudizio risarcitorio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo, per ragioni logiche, il terzo motivo, con cui la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere i giudici di merito posto a suo carico la prova dell’incapienza del bene gravato da ipoteca di grado poziore. Il motivo è inammissibile: dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso risulta che il giudice di appello aveva respinto la domanda risarcitoria rilevando l’inammissibilità dei documenti prodotti solo in secondo grado, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis. La ricorrente non ha trascritto né riassunto l’atto di appello, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sicché questa Corte non è in grado di stabilire se la questione dell’onere probatorio fosse stata effettivamente deferita al giudice di secondo grado.

Il tema devoluto in appello concerneva, infatti, l’errata interpretazione delle risultanze istruttorie e non il riparto dell’onere della prova. Non essendo dimostrato che la società abbia sottoposto al giudice di appello il malgoverno dell’onere probatorio, il motivo è inammissibile.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono assorbiti, poiché la sentenza trova il proprio fondamento nella non risarcibilità della pretesa ex art. 2043 cod. civ. La Corte aggiunge che, se esaminati nel merito, sarebbero stati comunque infondati. Dagli artt. 26 e 27 d.P.R. n. 327/2001 si desume che il soggetto tenuto al pagamento dell’indennizzo non è l’autorità espropriante, ma il promotore dell’espropriazione, salvo che la prima cumuli le due qualifiche: nella specie l’indennità era stata depositata dal consorzio in nome e per conto della società affidataria, sicché la Prefettura, rivestendo solo la qualifica di autorità espropriante, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento.

La Corte richiama quindi l’art. 34, secondo comma, d.P.R. n. 327/2001, secondo cui dopo la trascrizione del decreto di esproprio i diritti relativi al bene ablato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità. Il principio è conforme a Cass., sez. III, n. 23181 del 2014, che, pur reso con riferimento agli artt. 27 e 52 della legge n. 2359/1865, ha stabilito che il creditore ipotecario non può conseguire alcuna condanna in proprio favore nei confronti dell’espropriante, né procedere in executivis contro di lui. Il dubbio di applicabilità del principio sotto la normativa vigente è fugato dal tenore dell’art. 34, che riserva al creditore ipotecario l’unica possibilità di far valere il proprio diritto sull’indennità, con implicita esclusione di ogni subingresso nella titolarità del diritto all’indennizzo. La Corte dichiara pertanto assorbiti i primi due motivi e inammissibile il terzo, dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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