Errore revocatorio inammissibile se manca l’attestazione del giudicato esterno e per documenti nuovi (Cass. civ. Sez. 2 n. 16387 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; l’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. La parte che eccepisce la formazione di un giudicato esterno ha l’onere di produrre la sentenza munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, restandone esonerata solo in caso di esplicita ammissione della controparte. Nel giudizio di cassazione è consentita la produzione di nuovi documenti solo se attengono alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso, mentre i documenti relativi alla fondatezza nel merito della pretesa possono essere fatti valere esclusivamente con la revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c., la quale è esperibile avverso i provvedimenti della Corte solo quando questa abbia deciso la causa nel merito.
Il Fatto
La controversia trae origine da una domanda di accertamento dell’efficacia di giudicato di una sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva escluso l’acquisto per usucapione da parte del convenuto della proprietà esclusiva di alcuni immobili. Dopo una complessa vicenda processuale, la Corte d’appello di Catania aveva accolto la domanda, dichiarando che il convenuto non aveva usucapito i beni, e la Corte di cassazione, con la sentenza n. 31071/2024, aveva rigettato il ricorso proposto dagli eredi del convenuto.
Avverso tale sentenza di legittimità, gli eredi hanno proposto revocazione, deducendo un unico motivo ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., lamentando la mancata valutazione di una successiva sentenza della Corte d’appello di Catania e di un testamento olografo asseritamente scoperto solo nel 2021, che avrebbero dimostrato l’esistenza di un litisconsorzio necessario non integrato e la qualità di eredi delle controparti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con riferimento alla sentenza indicata come passata in giudicato, ha osservato che la parte che eccepisce la definitività di una pronuncia resa in altro giudizio ha l’onere di produrla munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la decisione non è più soggetta ad impugnazione, essendo esonerata solo se la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno. Tale certificazione era stata rilasciata dalla cancelleria solo in una data successiva alla proposizione del ricorso, sicché al momento dell’allegazione della sentenza mancava l’indefettibile attestazione.
La Corte ha inoltre rilevato la mancata indicazione, da parte dei ricorrenti, del concreto errore percettivo che sarebbe derivato dal mancato esame della sentenza stessa, la cui produzione ha chiarito soltanto l’insussistenza di una litispendenza con il giudizio conclusosi con la pronuncia impugnata. Quanto al testamento olografo, la Corte ha ribadito che nel giudizio di legittimità la produzione di nuovi documenti è ammissibile solo se attiene alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre per i documenti relativi al merito della pretesa, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, il rimedio esperibile è esclusivamente la revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c..
La Corte ha infine sottolineato che i ricorrenti non hanno trascritto il testamento, né indicato la fase processuale in cui sarebbe stato prodotto, e che la dedotta scoperta successiva del documento avrebbe dovuto essere fatta valere ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., rimedio però non esperibile avverso le pronunce di legittimità che non abbiano deciso la causa nel merito. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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