Extrapetizione e omessa pronuncia sulle domande di acquisto dei posti auto pertinenziali (Cass. civ. Sez. 2 n. 20147 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Risulta viziata da extrapetizione la sentenza di merito che, confermando la decisione di primo grado, riconosca alle parti un generico diritto all’acquisto di un posto auto, determinato solo nella misura minima astratta prevista dall’art. 18 della L. n. 765/1967, laddove tale diritto sia già stato loro attribuito da un precedente giudicato, omettendo di pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta, volta ad ottenere uno specifico posto auto pertinenziale già condotto in locazione o materialmente identificabile in giudizio. Il giudice di rinvio è tenuto a valutare le domande concretamente formulate, senza sostituirsi alla pubblica amministrazione nelle procedure di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali.
Il Fatto
Alcuni conduttori di appartamenti di proprietà dell’INPS, sito in Genova, esercitavano l’opzione di acquisto degli alloggi e delle pertinenze destinate a parcheggio, ai sensi del D.L. n. 351/2001, convertito con modificazioni nella L. n. 410/2001. Con atto del 2006 venivano trasferiti i soli appartamenti, mentre i posti auto, provvisoriamente locati, erano esclusi dalla cessione in ragione di un contenzioso, poi conclusosi con un giudicato che riconosceva il vincolo di pertinenzialità tra l’autorimessa e gli alloggi. I conduttori adivano il Tribunale chiedendo l’accertamento del diritto di acquistare i singoli posti auto pertinenziali, già condotti in locazione o da individuarsi anche tramite CTU, ovvero l’ordine all’INPS di procedere alla dismissione dell’area.
Il Tribunale riconosceva il diritto ad acquistare genericamente un’area a parcheggio nella misura minima di legge, senza procedere alla individuazione fisica. La Corte d’Appello rigettava l’appello, ritenendo che il giudicato avesse riconosciuto un diritto reale di uso indistinto sull’area, non trasferibile alla proprietà di uno specifico posto auto. Avverso tale decisione, i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il vizio di extrapetizione e la mancata valutazione dei giudicati sul vincolo pertinenziale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, pur riqualificandolo come vizio ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., in quanto la censura atteneva alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non già a una falsa applicazione di norme di diritto.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la domanda degli originari ricorrenti fosse volta a ottenere un provvedimento che riconoscesse il diritto di ciascuno all’acquisto di uno specifico posto auto, tramite una delle tre modalità alternative prospettate: l’individuazione del posto già locato e collegato al proprio alloggio, l’identificazione fisica in giudizio anche con l’ausilio di una CTU, oppure l’ordine all’ente previdenziale di procedere alla dismissione dei singoli posti auto previo frazionamento e accatastamento.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, confermando integralmente la decisione di primo grado, aveva riconosciuto un generico diritto all’acquisto di un posto auto, non materialmente identificato, nella sola misura minima astratta di 1 mq ogni 3 mc di alloggio. Tale diritto, tuttavia, era già stato attribuito ai ricorrenti dal giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Genova del 2004, che aveva accertato il diritto reale di uso sull’autorimessa. In tal modo, i giudici di merito avevano reiterato un accertamento non richiesto e non si erano pronunciati sulle domande effettivamente proposte, pervenendo a un esito che non corrispondeva al chiesto.
La decisione ha ulteriormente precisato che il vizio di extrapetizione è stato perpetuato laddove la corte territoriale ha riferito il diritto, senza alcuna domanda in tal senso, non alla sola autorimessa con accesso da via Podestà 49R, ma all’intera autorimessa sottostante il condominio, includendo anche le aree per le quali i giudicati avevano invece stabilito una diversa riferibilità del vincolo pertinenziale.
L’accoglimento del primo motivo, imponendo al giudice di rinvio di valutare le domande effettivamente proposte, ha comportato l’assorbimento di tutti i motivi successivi, ivi compresi quelli concernenti la sussistenza del vincolo pertinenziale e le modalità di individuazione dei posti auto. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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