Correzione di errore materiale e liquidazione delle spese ex art. 373 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 9638 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa, non può procedersi alla liquidazione delle spese processuali: non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure quando la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica. La correzione può riguardare anche la sola statuizione sulle spese, estendendosi alle fasi precedenti il giudizio di legittimità, come quella disciplinata dall’art. 373 c.p.c., qualora l’errore materiale abbia riguardato la loro mancata inclusione nel dispositivo.
Il Fatto
La controversia trae origine da una azione di ripristino di un fosso di scolo e di una recinzione, nonché dalla domanda riconvenzionale volta al rispetto delle distanze legali tra costruzioni. Dopo una complessa vicenda processuale, conclusasi con una pronuncia di rinvio, la Corte d’Appello di Brescia aveva ordinato l’arretramento di un manufatto sino al rispetto della distanza di cinque metri dal confine.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, deciso con l’ordinanza n. 26993/2025. Successivamente, la parte interessata ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale, lamentando che il dispositivo di tale ordinanza non avesse liquidato le spese relative al procedimento di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, svoltosi ex art. 373 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha inizialmente valutato la fondatezza della doglianza, rilevando che nel dispositivo dell’ordinanza impugnata si era fatto riferimento, per mero errore materiale, alle sole spese del giudizio di legittimità, senza considerare quelle della fase precedente. Ha pertanto accolto il ricorso e disposto la correzione del dispositivo, integrando la liquidazione con le spese relative alla fase incidentale di cui all’art. 373 c.p.c.
Quanto alle spese del presente procedimento di correzione, la Corte ha ribadito il principio – già affermato dalle Sezioni Unite n. 29432 del 14.11.2024 – secondo cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non è finalizzato a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. Ne consegue che non può mai configurarsi una situazione di soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica.
In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto che nulla sia dovuto per le spese del procedimento di correzione, trattandosi di attività volta esclusivamente a emendare un vizio formale del provvedimento, priva di carattere contenzioso in senso sostanziale.
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Nota della Redazione
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