Credito IVA non dichiarato e controllo formale: ammessa la prova in giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 12024 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e l’emissione della cartella di pagamento, potendo il fisco operare con procedure automatizzate un controllo formale che non incida sulla posizione sostanziale del contribuente. Nel giudizio di impugnazione della cartella, il contribuente può dimostrare l’effettiva esistenza del credito IVA maturato nell’annualità per cui la dichiarazione è stata omessa, purché provi che la deduzione riguardi acquisti effettuati da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. Il diritto di detrazione nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, sicché la sua utilizzazione in compensazione non può essere disconosciuta in forza del solo riscontro formale. Resta ferma l’eventuale applicazione delle sanzioni correlate alla condotta omissiva.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per complessivi euro 22.385,16, a titolo di IVA per l’anno 2008, sanzioni, interessi e accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Il contribuente impugnava l’atto deducendo sia vizi propri della cartella sia l’illegittimità della pretesa fiscale.

La C.T.P. di Vicenza accoglieva il ricorso, ritenendo pregiudiziale l’inesistenza della notifica, eseguita direttamente dall’agente di riscossione senza i soggetti abilitati indicati nell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973. La C.T.R. del Veneto accoglieva l’appello principale dell’agente, affermando la validità della notifica, e respingeva quello incidentale del contribuente. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla deducibilità del credito IVA maturato in un’annualità per cui la dichiarazione era stata omessa. Il disconoscimento era stato operato non in forza di una contestazione di merito, ma del solo riscontro formale dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’anno di maturazione del credito e della sua utilizzazione in compensazione nell’anno successivo.

Su questo punto la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 17758 del 2016, secondo cui, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la conseguente emissione della cartella, potendo il fisco operare con procedure automatizzate un controllo che non tocchi la posizione sostanziale del contribuente. Nello stesso solco si colloca Cass. Sez. V n. 31433 del 2018, ripresa da Sez. V n. 4160 del 2020: il contribuente può provare, con idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, venendo così posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse correttamente presentato la dichiarazione.

Il fondamento è duplice: il diritto di detrazione nasce dalla legge e non dalla dichiarazione; in sede contenziosa il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del secondo e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Il terzo motivo, che lamentava la necessità di un avviso di rettifica in luogo della cartella esattoriale, è infondato proprio alla luce del principio delle Sezioni Unite. Il quarto motivo è parimenti infondato: la censura investe apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, avendo il giudice di merito motivato in aderenza alla disposizione ritenuta violata.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché rivaluti la vicenda alla stregua dei principi indicati, spettando al contribuente provare la sussistenza del credito. La Corte di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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