Omessa pronuncia su questione di legittimità costituzionale: non è vizio della sentenza e la questione è riproponibile in ogni grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 6688 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia su una questione di legittimità costituzionale non può essere dedotta come vizio dell’attività del giudice nell’emanazione della sentenza pronunciata nel giudizio in cui è stato sollevato l’incidente di costituzionalità. Le parti possono riproporre la questione all’inizio di ogni grado del giudizio o prospettarla come denuncia di una violazione di legge. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ravvisarsi quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché tale istituto concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accertava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015 da parte di un contribuente, titolare di un centro trasmissione dati per la raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker estero. L’ufficio, a fronte dell’omesso collegamento al totalizzatore nazionale, determinava l’imposta in via induttiva applicando il triplo della raccolta media provinciale e l’aliquota dell’8%, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che rigettava il ricorso. La sentenza veniva confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che rigettava l’appello con motivazione incentrata sulla validità della normativa nazionale sulle scommesse. Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per omessa motivazione e l’omessa pronuncia su tutti i motivi di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sul vizio di motivazione solo apparente e sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sui motivi di appello. Il Collegio ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse pronunciata espressamente sul primo, terzo, quarto e sesto motivo di appello, concernenti le modalità di determinazione del quantum della pretesa e l’applicabilità della disciplina legislativa e la sua compatibilità con i principi costituzionali.
Quanto alla censura di omessa pronuncia sulla questione di incostituzionalità delle norme applicate, la Corte ha richiamato il principio, mai smentito, delle Sezioni Unite, secondo cui l’omessa pronuncia su una questione di legittimità costituzionale non può essere dedotta come vizio dell’attività del giudice, essendo consentito alle parti riproporre la questione all’inizio di ogni grado del giudizio o prospettarla come denuncia di violazione di legge. In relazione al motivo di appello concernente il difetto di motivazione dell’atto impositivo, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, applicando il principio per cui non ricorre tale vizio quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione.
La Corte, esaminando d’ufficio la questione dell’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni, non trattata dal giudice d’appello, ha condiviso l’orientamento per cui le violazioni tributarie che si esauriscono nell’omesso versamento dell’imposta non sono soggette alla continuazione, trattandosi di violazioni che attengono all’imposta già liquidata, per le quali l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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