In appello nuove censure all’avviso prodromico della cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. V n. 12025 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, le censure che investono la radicale invalidità del prodromico avviso di accertamento per difetto di legittimazione del sottoscrittore — funzionario decaduto per effetto della Corte costituzionale n. 37 del 2015 — costituiscono eccezioni nuove se dedotte per la prima volta in grado di appello, e sono inammissibili ai sensi dell’art. 57, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992. La cartella esattoriale, una volta consolidatisi gli effetti dell’atto impositivo non impugnato nei termini, è impugnabile, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri. È consentito all’Incaricato per la riscossione procedere alla notificazione a mezzo posta, e la motivazione dell’atto esattivo si intende integrata con quella del prodromico avviso regolarmente notificato.
Il Fatto
L’Incaricato per la riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento relativa a imposta di registro e IRAP, per un importo superiore a ottantamila euro. Il contribuente impugnava l’atto esattivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando vizi della notificazione e della motivazione. La CTP rigettava il ricorso, rilevando che i presupposti avvisi di accertamento non erano stati impugnati.
In appello il contribuente rivolgeva le proprie censure esclusivamente avverso i prodromici atti impositivi, deducendone la radicale nullità. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’impugnazione inammissibile. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con otto motivi, cui resistevano l’Amministrazione finanziaria e l’Incaricato per l’esazione.
La Motivazione della Corte
I primi cinque motivi — introdotti ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — vengono trattati congiuntamente per la loro evidente connessione. Il contribuente lamenta che il giudice del gravame non abbia rilevato l’invalidità degli atti impositivi per il difetto di legittimazione del sottoscrittore, funzionario decaduto in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 37 del 2015; deduce inoltre la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 21 septies e 21 octies della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 57, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La Corte ritiene la motivazione della CTR chiara e condivisibile. Il giudice del gravame ha rilevato che nel primo grado il contribuente aveva contestato l’atto impugnato, cioè la cartella di pagamento, mentre in appello aveva proposto censure esclusivamente avverso l’avviso di accertamento. Tali censure, introdotte soltanto in grado di appello e dunque tardivamente, devono valutarsi inammissibili. Nemmeno in sede di legittimità può esaminarsi la fondatezza delle contestazioni, rivolte a un atto impositivo ormai definitivo.
Il sesto e il settimo motivo investono l’omesso rilievo dell’inesistenza della cartella per vizi di notificazione e di motivazione. La Corte osserva che il contribuente non si confronta con la decisione della CTR, la quale aveva affermato che la cartella, consolidatisi gli effetti dell’avviso, è impugnabile solo per vizi propri: censure, queste, non riproposte in appello. Il ricorrente non illustra come le abbia coltivate nel secondo grado, e i motivi sono quindi inammissibili.
Solo per completezza la Corte aggiunge che è consentito all’Incaricato per la riscossione procedere alla notificazione a mezzo posta e che la motivazione dell’atto esattivo si intende integrata con quella del prodromico avviso regolarmente notificato. L’ottavo motivo — relativo all’errato presupposto che il contribuente non fosse imprenditore agricolo — è dichiarato inammissibile per difetto di indicazione delle modalità e dei tempi di proposizione della censura.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di entrambe le controricorrenti; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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